MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI INDIPENDENTI E RIMBORSO DELL'ASSEGNO
In altri articoli precedenti abbiamo parlato del tema del mantenimento dei figli maggiorenni e della modifica delle condizioni di mantenimento.
Abbiamo spiegato che il genitore obbligato non può sospendere o ridurre unilateralmente il mantenimento stabilito in favore dei figli: è necessario infatti un preciso accordo tra i genitori o un provvedimento dell'autorità giudiziaria all'esito di un'apposita procedura.
Pertanto, fino al raggiungimento di un accordo con l'altro genitore ovvero fino alla decisione del tribunale che dichiara l'avvenuta indipendenza economica del figlio, il genitore obbligato DEVE continuare a versare l'assegno di mantenimento.
Una volta dichiarata l'indipendenza economica del figlio, si può valutare caso per caso se il genitore possa chiedere la restituzione delle somme corrisposte all'altro genitore, con la seguente precisazione:
- se tali somme venivano concretamente impiegate per soddisfare una funzione alimentare, la restituzione è esclusa;
- se, invece, tali somme non venivano utilizzate per mantenere il figlio in quanto questi era già capace di provvedere a se stesso, allora la restituzione può essere legittimamente domandata e ha una buona probabilità di essere accolta.
In tali termini si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3659 del 2020, in un caso limite in cui due figlie si erano laureate, sposate, erano economicamente indipendenti e nonostante ciò la madre aveva continuato a percepire per anni dal marito l'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie in sede di separazione.
Con la citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha correttamente stabilito che "il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo".
Ciò significa che se può ritenersi noto per l'altro genitore il rischio restitutorio – perché appunto i figli sono del tutto economicamente indipendenti – è ben possibile domandare la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'altro genitore.
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