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Oggi parliamo:

1. di cosa può accadere quando il figlio maggiorenne destinatario di un assegno di mantenimento diviene economicamente indipendente;

2. del ruolo del figlio maggiorenne nei procedimenti in cui si discute del suo mantenimento.

Premessa, forse ovvia: il genitore obbligato al mantenimento non può mai unilateralmente ridurre o sospendere il contributo stabilito, ad esempio, in un provvedimento di separazione o divorzio.

Quando il figlio maggiorenne diventa indipendente, i genitori possono accordarsi o meno sulla modifica del contributo al mantenimento.

Se c'è un accordo, benissimo, è sufficiente – nel senso che è valido ed efficace (*).

Se non c'è un accordo, invece, serve l'omologazione del tribunale all'esito di un'apposita procedura.

In entrambi i casi, però, attenzione alla posizione del figlio, il quale può sia impugnare l'accordo stragiudiziale fra i genitori che partecipare all'eventuale giudizio instaurato tra loro in difetto di accordo.

In generale, qual è il ruolo dei figli maggiorenni nelle procedure di revisione del contributo al mantenimento

Come ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, il diritto del figlio anche maggiorenne di essere mantenuto perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, salvi - ovviamente – i casi limite in cui possa dimostrarsi che vi è una prolungata inerzia del figlio - perché ad esempio non solo non si impegna efficacemente negli studi ma nemmeno cerca un'occupazione.

Il figlio, però, non è l'unico soggetto interessato a mantenere il contributo: è interessato anche il genitore che convive con lui, in quanto tenuto a sopportare le spese relative al nucleo familiare. È impensabile, dunque, che il figlio possa mettersi d'accordo con il genitore obbligato a versare il mantenimento senza considerare la posizione del genitore convivente.

Per questo il genitore convivente ha sempre diritto di partecipare al giudizio che riguarda la revisione del contributo al mantenimento del figlio.

Più in generale, durante i procedimenti di separazione, di divorzio e per le relative modifiche, al figlio maggiorenne spetta comunque la possibilità di partecipare al giudizio per ciò che riguarda il suo mantenimento.

Si utilizza al riguardo l’espressione “legittimazione alternativa e concorrente” proprio per indicare che se il figlio non intende avanzare domande proprie – come ad esempio quella relativa al versamento diretto in proprio favore anziché a favore del genitore – non sarà necessario disporre l’integrazione del contraddittorio e la questione verrà discussa solo fra i genitori.

Qualora, invece, il figlio maggiorenne abbia lasciato la casa familiare e, quindi, NON conviva con alcuno dei genitori, si pone il problema di capire se egli debba partecipare al procedimento che ha ad oggetto la modifica del suo contributo al mantenimento (così come all’eventuale accordo stragiudiziale avente il medesimo oggetto).

La risposta è sì: con l’allontanamento definitivo del figlio dalla residenza familiare è evidentemente mutata la situazione di fatto oggetto della precedente regolamentazione, per cui il figlio deve partecipare alle procedure che hanno ad oggetto la modifica del contributo al mantenimento che lo riguarda. 

Per inciso, nel caso in cui il figlio si sia allontanato dalla casa familiare ma ciononostante sia solo parzialmente indipendente, il contributo dovrebbe essere direttamente corrisposto al figlio stesso e non all'altro genitore, il quale non sopporta più le relative spese. 

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(*) aggiornamento del 17 maggio 2021: la Cassazione, con la pronuncia numero 9700 del 2021, ha affermato che l'articolo 337 septies del Codice civile - che consente appunto il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne - presuppone una specifica decisione del giudice in tal senso. Prudenzialmente non si può escludere che lo stesso principio sia ritenuto applicabile anche agli accordi relativi alla misura del mantenimento, di cui parliamo nel presente articolo.

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In tema di mantenimento dei figli: 

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