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Il figlio maggiorenne deve partecipare ai procedimenti di modifica delle condizioni riguardanti il suo mantenimento?

In un precedente articolo si è trattato dei profili sostanziali della revisione del contributo al mantenimento di un figlio maggiorenne divenuto indipendente in epoca successiva alla separazione dei genitori.

In quel contesto si è precisato che, anche nel caso in cui si discuta del mantenimento di un figlio maggiore d’età, è necessaria la partecipazione del genitore convivente all’accordo stragiudiziale o al procedimento di revisione promosso sul punto.

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Nel caso di procedimento giudiziale, l’autonoma legittimazione attiva e passiva del genitore presuppone l’elemento oggettivo della convivenza con il figlio, il che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento e il dovere di assicurare un’istruzione e una formazione professionale al figlio.

Durante i procedimenti di separazione, di divorzio e per le relative modifiche, al figlio maggiorenne spetta comunque la legittimazione processuale concorrente con quella del genitore convivente (cfr. Cass., 10 gennaio 2014, n. 359) ma nel caso in cui egli ritenga di non avanzare autonome domande – come ad esempio quella relativa al versamento diretto – non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio; per l’appunto, nei procedimenti descritti, si utilizza l’espressione “legittimazione alternativa e concorrente” per il caso di genitore e figlio maggiorenne regolarmente conviventi (cfr. Trib. Bari, 7 ottobre 2015, n. 4205).

Qualora, invece, il figlio maggiorenne abbia lasciato la casa familiare e, quindi, non conviva con alcuno dei genitori, si pone il problema di capire se egli sia parte necessaria del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (così come dell’eventuale accordo stragiudiziale avente il medesimo oggetto).

La legittimazione iure proprio e alternativa del genitore persiste se e solo se risulta invariata la situazione oggetto della precedente regolamentazione fondata sulla coabitazione e restano identiche le modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento.

Con l’allontanamento definitivo del figlio dalla residenza familiare, dunque, il figlio è sempre una parte necessaria del procedimento o dell'accordo stragiudiziale avente ad oggetto la modifica del suo contributo al mantenimento. Peraltro, nel caso in cui il figlio sia solo parzialmente indipendente, non vi è ragione di ritenere che il contributo al mantenimento da parte dell'obbligato debba continuare a essere versato a favore dell’altro genitore e non direttamente al figlio stesso, che sopporta le proprie spese.

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AGGIORNAMENTO DEL 31 GENNAIO 2020

IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE PERCEPISCE UNA BORSA DI STUDIO HA ANCORA DIRITTO AL MANTENIMENTO? 

La Cassazione ha ribadito che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne perdura fino al raggiungimento effettivo della sua indipendenza economica: nel caso di specie, il conseguimento di una borsa di studio di dottorato non è stata ritenuta prova sufficiente dell’indipendenza economica del figlio, considerata la temporaneità della borsa di studio e la modestia dell’introito in rapporto alle necessità, anche scientifiche, del beneficiario (Cass. 1448/2020).

Nelle controversie sul mantenimento dei figli maggiorenni occorre considerare che:

- è necessario un provvedimento del giudice di modifica delle condizioni di mantenimento poiché senza un accordo formalizzato una riduzione unilaterale dell’assegno sarebbe illegittima (Cass. 13184/2011);

- non è dovuta la restituzione delle mensilità già corrisposte (Cass. 13609/2016) - salvo in caso in cui le somme corrisposte non venissero effettivamente impiegate per mantenere il figlio già indipendente e, ad esempio, fuori dal nucleo familiare;

- il giudice dovrà valutare caso per caso se il figlio abbia diritto al mantenimento, correlato al perseguimento di un progetto educativo-formativo e parametrato alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 10207/2017);

- il figlio economicamente indipendente non riacquista il diritto ad essere mantenuto in caso di perdita del lavoro, potendo al più agire per ottenere gli alimenti (Cass. 12063/2017; Cass. 1585/2014; Cass. 26259/2005).

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AGGIORNAMENTO DEL 23 APRILE 2020

PUÒ ESSERE CHIESTO IL RIMBORSO DEL MANTENIMENTO VERSATO AL FIGLIO GIÀ ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE?

La Corte di Cassazione, con la decisione n. 3659 del 2020, si è pronunciata in merito alla possibilità per il genitore obbligato al mantenimento dei figli di domandare il rimborso delle somme corrisposte per gli anni in cui i figli erano già a tutti gli effetti economicamente indipendenti.

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