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In questo articolo e video parliamo ancora una volta dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiori d'età non economicamente indipendenti.

Cosa accade se il genitore obbligato è disoccupato?
Cosa valuta il giudice per quantificare il mantenimento dei figli? 

In ogni caso vige il principio secondo cui il genitore, anche se disoccupato, è obbligato a mantenere i figli minori di età o maggiori d'età non economicamente indipendenti: la mancanza di un lavoro non è sufficiente per esonerare il genitore dal mantenimento

Dunque, per quantificare il mantenimento dei figli, il giudice da un lato tiene conto delle loro esigenze e, dall'altro - ovviamente - valuta le capacità economiche dei genitori e la loro capacità lavorativa. Ad esempio, di recente, nonostante la disoccupazione del genitore non collocatario, il Tribunale di Reggio Calabria ha stabilito per due minori complessivamente un assegno di mantenimento di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerando che 200,00 euro mensili per ciascun figlio fossero un contributo alquanto modesto e che il genitore in questione non avesse dimostrato "un'assoluta incapacità di procurarsi un'occupazione" per far fronte all'obbligazione di mantenimento dei figli.

Del resto è chiaro che un figlio non "costa" - per così dire - solo 200,00 euro al mese: quindi, la limitatezza delle risorse economiche del genitore incide certamente sulla concreta quantificazione economica del mantenimento ma non comporta la cancellazione del diritto dei figli al sostentamento.

Leggermente diverse potrebbero essere le valutazioni del giudice in caso di figli maggiorenni: una volta raggiunta la maggiore età e concluso il percorso di studi prescelto dai genitori, soprattutto in caso di difficoltà economica di quest'ultimi, il giudice è tenuto a verificare se la mancata indipendenza economica del figlio è dovuta alla sua indisponibilità al lavoro o ad altri fattori specifici.

Come precisato dalla Cassazione, l'assegno di mantenimento non ha funzione assistenziale dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, ragion per cui l'obbligo di mantenimento dei genitori cessa nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia riconducibile alla mancanza di un impegno effettivo del figlio in un progetto formativo e lavorativo concreto.  

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