Uso illecito dell'immagine altrui e risarcimento del danno
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LA PUBBLICAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
A inizio 2026 la Cassazione si è occupata di un caso molto emblematico che riguardava la pubblicazione online dell'immagine di una minore, senza il consenso dei genitori, per oltre tre mesi, da parte di un'associazione onlus che - per definizione - non può avere scopo di lucro. In questo caso, non c'è dubbio che si trattasse di una pubblicazione illecita, perché - come detto - realizzata senza il consenso dei genitori della minore coinvolta. I giudici di merito, però, escludevano il risarcimento del danno, ritenendo che i genitori non avessero provato di aver subito conseguenze dannose e che, comunque, con la pubblicazione dell'immagine della minore, l'associazione non avesse realizzato finalità commerciali.
IL DANNO RISARCIBILE
La Cassazione ha ribadito che la pubblicazione non autorizzata di una fotografia non determina di per sé - cioè automaticamente - un danno non patrimoniale, che occorre adeguatamente provare. Invece, per la Cassazione, il danno patrimoniale derivante dalla pubblicazione non autorizzata di una fotografia sarebbe connesso al criterio del c.d. prezzo del consenso della persona ritratta, e ciò indipendentemente dalle finalità commerciali dell'utilizzatore della fotografia.
Ma cosa significa?
In estrema sintesi, l'illecita pubblicazione dell'immagine di una persona, anche non nota, può determinare un danno correlato a due aspetti fondamentali:
- il prezzo che il danneggiato avrebbe potuto pretendere per concedere il consenso alla pubblicazione della propria immagine;
- il risultato ottenuto dallo sfruttamento dell'immagine altrui, anche solo in termini di popolarità.
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