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L'assegno di mantenimento viene parametrato in base alle esigenze dei figli

In generale, in mancanza di accordo fra i genitori, l'importo dell'assegno di mantenimento viene parametrato dal tribunale in base alle effettive esigenze dei figli e alle capacità patrimoniali dei genitori, con l'obiettivo di consentire ai figli di mantenere lo stesso tenore di vita di cui avrebbero goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, e ciò fino alla loro indipendenza economica. Del concetto di indipendenza economica dei figli parliamo in un altro video articolo nel quale spieghiamo, tra l'altro, come chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento stabilito a favore dei figli.

 
Quali criteri usa il tribunale per quantificare il mantenimento dovuto da un genitore per i figli?

Non esiste un criterio rigido e predeterminato per quantificare il contributo di mantenimento, né un tale criterio sarebbe in realtà possibile, perché ogni situazione familiare merita una valutazione a sé stante, ossia un esame puntuale e concreto del tenore di vita della famiglia e delle risorse dei genitori.

In entrema sintesi, il tribunale valuta la capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, la presenza di beni mobili, immobili, investimenti, quote societarie, eccetera, se del caso anche tramite una CTU, indagini di Polizia Tributaria e dell’Ispettorato Inps, il tutto per eventualmente accertare - ove ce ne sia il fondato timore - lo svolgimento di attività lavorativa “in nero”.

Inoltre, il tribunale tiene conto dei tempi di permanenza dei figli con i genitori e, se come spesso accade, c'è un “genitore prevalente” - cioè che si occupa dei figli per un tempo maggiore rispetto all’altro - ecco che il tribunale calcola un importo idoneo da corrispondergli proprio per ridurre il carico di spesa che il genitore collocatario inevitabilmente sopporta in via principale (vitto, alloggio, spese per vestiario, trasporti, ecc.).

È ben possibile che il genitore obbligato abbia risorse effettive estremamente ridotte o insufficienti a coprire la quota ideale di mantenimento ma ciò non può mai risolversi in un pregiudizio per i figli.
 
Non a caso esiste nella prassi dei tribunali una soglia minima sotto la quale difficilmente il giudice scenderà nella quantificazione dell'assegno di mantenimento: ad esempio, un genitore con reddito zero, perché disoccupato o in cerca di occupazione, potrebbe essere comunque obbligato a corrispondere una minima somma mensile e quindi tenuto in sostanza ad elevare la propria capacità reddituale.

 
Perché oltre all'assegno di mantenimento viene previsto l'obbligo di rimborso delle spese accessorie?

In aggiunta al mantenimento ordinario di cui abbiamo fin qui parlato, il tribunale esamina gli obblighi di contribuzione dei genitori anche alle spese straordinarie. In estrema sintesi, per spese straordinarie si intendono quelle che, per la loro rilevanza e la loro imprevedibilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli in cui si collocano, invece, le classiche spese occorrenti per il vitto, l'alloggio, le esigenze basiche di accudimento. 

Con riferimento alle spese scolastiche e sanitarie, molti tribunali applicano dei protocolli per cercare di prevenire o quanto meno ridurre i conflitti fra i genitori.  

Ad esempio, il tribunale di Verona differenzia le spese accessorie ma ordinarie, che devono essere rimborsate di regola nella misura del 50% anche senza preventivo accordo (ad esempio: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante o spese scolastiche per libri di testo) da quelle straordinarie ma in senso stretto, che richiedono, invece, uno specifico e preventivo accordo fra i genitori (ad esempio: tasse scolastiche richieste da istituti privati o cure sanitarie in regime di libera professione).

In conclusione, qualsiasi consulenza sul tema non può prescindere da un'analisi certosina della situazione reditturale e patrimoniale dei genitori e dallo studio della prassi vigente nel tribunale che sarebbe competente a risolvere un'eventuale controversia.
Anzi, proprio su tali basi gli avvocati familiaristi dovrebbero opportunamente agevolare il dialogo fra le parti e questo al fine di raggiungere sempre una soluzione conciliativa e di buon senso - nel superiore interesse dei figli ed evitando così, nel limite del possibile, un contenzioso giudiziale. 

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AGGIORNAMENTO DEL 15 FEBBRAIO 2022

É possibile chiedere il rimborso delle spese per la babysitter?

Intevenendo su un caso proveniente dal tribunale di Verona, la Cassazione ha affermato che le spese per babysitting devono essere suddivise tra i genitori (e, quindi, rimborsate al genitore che le ha anticipate per intero) in quanto non straordinarie ma "sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi" (Cassazione, ordinanza 10 Febbraio 2022, n. 4388). 

Ciò è vero nel caso in cui il provvedimento che regola il mantenimento e le spese accessorie per i figli recepisce un protocollo famiglia nel quale si prevedono anche i criteri per il rimborso delle spese di babysitteraggio (nel caso di specie i giudici hanno richiamato, in quanto applicabile, il protocollo in vigore presso il tribunale di Verona). 

In questo caso, il genitore che ha anticipato le spese per i figli può agire direttamente notificando l'atto di precetto all'altro genitore, ossia un atto stragiudiziale diretto al recupero del credito con il quale il genitore obbligato viene formalmente avvisato che in caso di mancato adempimento si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

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