Mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione - parte 1 - aspetti sostanziali
L'indipendenza economica del figlio dopo la separazione dei genitori
Ove l’indipendenza del figlio maggiorenne sopraggiunga in epoca successiva alla separazione dei coniugi, il genitore non convivente può domandare la revisione del contributo al mantenimento posto a proprio carico.
Nella migliore delle ipotesi, le parti concordano per iscritto l’elisione o la riduzione del contributo al mantenimento e il nuovo assetto dei rapporti patrimoniali genitori-figli, senza richiedere l’omologazione del tribunale (cfr. Cass., 3 dicembre 2015, n. 24621; Cass., 20 agosto 2014, n. 18066). In caso di disaccordo, invece, l’obbligato sarà tenuto a instaurare un procedimento di modifica delle condizioni di separazione disciplinato dall’articolo 710 c.p.c., non potendo unilateralmente ridurre o sospendere il contributo al mantenimento cristallizzato nel provvedimento di separazione. In un precedente articolo ci siamo occupati di tali aspetti processuali.
Nell’ipotesi di accordo, la modifica dei rapporti patrimoniali pattuita dai coniugi in epoca successiva alla separazione è valida ed efficace sul fondamento del principio di autonomia privata di cui all’articolo 1322 c.c. Le parti sono ovviamente libere di confermare il contenuto degli accordi raggiunti all’interno dello speciale procedimento di modifica delle condizioni di separazione ma l’omologazione delle nuove intese fra coniugi non è requisito essenziale per la loro efficacia (a differenza dell’omologazione della separazione consensuale, che incide sullo status di coniuge; v. F. Tommaseo, sub art. 711 c.p.c., in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, p. 593).
L’unico limite all’autonomia privata è costituito dall’inderogabilità dei doveri che nascono dal matrimonio di cui all’articolo 160 c.c.: principalmente, per ciò che qui interessa, il riferimento è al dovere di contribuzione c.d. primario (articolo 143, comma 3, c.c.) e all’obbligo di mantenimento dei figli (articoli 147, 148, 316 bis c.c.) [In giurisprudenza: App. Bologna, 18 ottobre 2012; Trib. Sassari, 7 novembre 2017; Cass., 12 gennaio 2016, n. 298; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20290; Cass., 11 giugno 1998, n. 5829; Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657].
Tuttavia, in mancanza di omologazione dell’accordo di modifica delle condizioni di separazione da parte del tribunale è astrattamente possibile che la parte che si ritenga lesa (l’altro genitore o il figlio maggiorenne) possa far accertare la nullità dell’accordo stragiudiziale sulla base dell’inderogabilità dei doveri citati e di un’ingiustificata modifica in pejus delle condizioni economiche fissate nell’interesse dei figli in sede di separazione.
Proprio di recente, con la pronuncia n. 9700/2021, la Cassazione ha precisato che il genitore obbligato a corrispondere il mantenimento non può versarlo direttamente al figlio divenuto maggiorenne senza un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione a prescindere dal consenso dell'altro genitore.
In sostanza, quando si discute del mantenimento di un figlio maggiore d’età si configura il diritto iure proprio del genitore convivente a percepire l’assegno a titolo di contributo al mantenimento in quanto questi sopporta le spese relative al nucleo familiare; da ciò peraltro deriva la necessaria partecipazione del genitore all’accordo stragiudiziale o al procedimento di revisione promosso sul punto.
Il raggiungimento dell’indipendenza economica esclude la rinascita dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori ma non neutralizza il diritto del figlio di ottenere in ogni tempo – in presenza di un accertato “stato di bisogno” – la corresponsione di un assegno alimentare secondo la disciplina prevista dagli articoli 433 e seguenti c.c.
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AGGIORNAMENTO DEL 31 GENNAIO 2020
IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE PERCEPISCE UNA BORSA DI STUDIO HA ANCORA DIRITTO AL MANTENIMENTO?
La Cassazione ha ribadito che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne perdura fino al raggiungimento effettivo della sua indipendenza economica: nel caso di specie, il conseguimento di una borsa di studio di dottorato non è stata ritenuta prova sufficiente dell’indipendenza economica del figlio, considerata la temporaneità della borsa di studio e la modestia dell’introito in rapporto alle necessità, anche scientifiche, del beneficiario (Cass. 1448/2020).
Nelle controversie sul mantenimento dei figli maggiorenni occorre considerare che:
- è necessario un provvedimento del giudice di modifica delle condizioni di mantenimento poiché senza un accordo formalizzato una riduzione unilaterale dell’assegno sarebbe illegittima (Cass. 13184/2011);
- il giudice dovrà valutare caso per caso se il figlio abbia diritto al mantenimento, correlato al perseguimento di un progetto educativo-formativo e parametrato alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 10207/2017);
- il figlio economicamente indipendente non riacquista il diritto ad essere mantenuto in caso di perdita del lavoro, potendo al più agire per ottenere gli alimenti (Cass. 12063/2017; Cass. 1585/2014; Cass. 26259/2005).
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AGGIORNAMENTO DEL 23 APRILE 2020
PUÒ ESSERE CHIESTO IL RIMBORSO DEL MANTENIMENTO VERSATO AL FIGLIO GIÀ ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE?
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 3659 del 2020, si è pronunciata in merito alla possibilità per il genitore obbligato al mantenimento dei figli di domandare il rimborso delle somme corrisposte per gli anni in cui i figli erano già a tutti gli effetti economicamente indipendenti.
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