COSA FARE SE IL GENITORE NON PAGA IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Le garanzie degli assegni di mantenimento dei figli
Se un genitore contravviene all'obbligo di mantenere i figli, possono essere adottati molteplici strumenti.
Innanzi tutto, se esiste già a monte il pericolo che il genitore obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di mantenimento (ad esempio, in caso di precedenti violazioni, di allontanamento dalla casa familiare, di trasferimento all'estero o di imprudente gestione del patrimonio) può essere richiesto al giudice di imporre a tale genitore di prestare idonea garanzia reale o personale; per inciso, tra le garanzie personali, la più efficace appare la fideiussione bancaria o assicurativa.
Ancora, il giudice può disporre il sequestro dei beni del genitore obbligato e, comunque, i provvedimenti giudiziali che dispongono assegni di mantenimento costituiscono già di per sé titolo per l'ipoteca giudiziale e, più in generale, consentono di agire immediatamente con le procedure di esecuzione forzata.
Infine, il giudice può ordinare a quei soggetti terzi che siano già tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato di corrisponderle all'avente diritto: si tratta della cosiddetta distrazione dei crediti dell'obbligato o versamento diretto.
Il pagamento diretto del terzo
In questo videoarticolo parliamo proprio dello strumento più immediato: il versamento diretto.
In buona sostanza, con lo strumento del versamento diretto è possibile costringere un terzo che sia già obbligato a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore tenuto al mantenimento (ad esempio, il datore di lavoro) a corrispondere tali somme direttamente all'avente diritto, cioè generalmente all'altro genitore - quello a favore del quale è stato disposto il contributo al mantenimento dei figli.
In altre parole, si by-passa il problema dell'inadempimento del genitore ottenendo da altri le somme dovute e, cosa ancor più incisiva, per il caso in cui anche il terzo non adempia, il genitore avrà azione diretta esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo.
La procedura per attivare questo strumento potrebbe essere diversa a seconda che si tratti di figli di genitori sposati o non sposati, o in fase di separazione o di divorzio, ma in termini generali è una delle procedure forse più efficaci in termini di incisività, proprio perché la domanda di pagamento viene rivolta a un terzo, più di frequente al datore di lavoro del genitore inadempiente.
La tutela del pagamento diretto anche per i figli di genitori non sposati
La dottrina e la giurisprudenza si sono da ultimo interrogate sulla procedura che la legge 219 del 2012, di riforma del diritto di famiglia, ha previsto specificamente per i figli di genitori non sposati e hanno concluso per l'interpretazione volta a favorire quanto più possibile la celerità di tale strumento.
In concreto, il genitore avente diritto può attivare lo strumento del versamente diretto già in sede stragiudiziale, ossia senza ricorrere al tribunale, con un notevole risparmio di costi, al pari dei genitori divorziati; diversamente, se i genitori sono ancora in fase di separazione, occorrerà ricorrere al tribunale.
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