Assegno di mantenimento: può essere corrisposto direttamente al figlio maggiorenne?
Si può dare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne?
Il genitore obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento può versarlo direttamente al figlio maggiorenne, anziché all'altro genitore convivente, solo in presenza di un provvedimento del tribunale.
Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione, con la pronuncia numero 9700 del 2021, affermando che l'articolo 337 septies del Codice civile - che consente appunto il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne - presuppone una specifica decisione del giudice in tal senso. In altre parole, nonostante la maggiore età del figlio, il genitore obbligato al mantenimento deve continuare a rispettare il provvedimento stabilito dal tribunale e così - generalmente - a corrispondere il mantenimento all'altro genitore convivente con il figlio.
Come abbiamo spiegato in altri articoli, la ragione per cui anche il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni viene generalmente corrisposto al genitore convivente è presto detta: si presume, infatti, che sia proprio il genitore convivente a sopportare tutte le spese abitative e quotidiane relative al nucleo familiare, anche in presenza di figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Quali sono i rischi di un accordo stragiudiziale sul mantenimento del figlio?
Secondo la Cassazione, un accordo privato tra i genitori e il figlio maggiorenne, volto a modificare le modalità di corresponsione del mantenimento in favore del figlio, sarebbe addirittura nullo e privo di effetti, per cui potrebbe sempre essere contestato dal genitore in favore del quale è stata prevista la corresponsione del mantenimento.
In conclusione, poiché nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione il genitore obbligato è stato condannato alla corresponsione di oltre 20 mila euro di arretrati - nonostante avesse versato il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne - è evidente che, oggi, per la giurisprudenza ogni accordo tra i genitori (ed eventualmente i figli maggiorenni) in punto di mantenimento debba essere omologato dal tribunale all'esito di un'apposita procedura o comunque sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica nel caso in cui i genitori optino per una procedura di negoziazione assistita - il tutto, a nostro avviso, con un irragionevole aggravio di costi.
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