Indipendenza economica del figlio maggiorenne e ripetizione del contributo al mantenimento
In questo articolo abbiamo parlato degli aspetti sostanziali della modifica degli obblighi di contribuzione a favore di figli maggiorenni e qui degli aspetti processuali.
Abbiamo precisato che per modificare gli obblighi di contribuzione è necessario un accordo formalizzato con l’altro genitore ovvero instaurare un’apposita procedura di revisione disciplinata dall’articolo 710 del codice di procedura civile.
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In generale, l’obbligo di mantenimento non può durare oltre ragionevoli limiti di tempo e si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione del figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 10207/2017).
Concretamente, per capire quando cessa l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni occorre dunque procedere a una valutazione casisitica che coinvolga l’età dei figli, la loro situazione concreta rispetto al progetto educativo e di formazione intrapreso, nonché le capacità patrimoniali e reddituali della famiglia.
Ad esempio, il fatto che un figlio si adoperi per trovare un’occupazione temporanea non conduce automaticamente e semplicemente alla cessazione dell’obbligo di mantenimento ove possa dimostrarsi che il figlio voglia proseguire il proprio percorso di studi per realizzare un utile inserimento nel mondo lavorativo e non abbia rifiutato concrete opportunità lavorative in linea con le proprie capacità (Cass. n. 10207/2017).
In caso di controversia fra i genitori o fra questi e il figlio non economicamente indipendente spetterà al tribunale operare un equo bilanciamento fra le rispettive posizioni.
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Una volta dichiarata dal tribunale la cessazione dell’obbligo di mantenimento, si aprono due scenari:
- se le somme corrisposte dal genitore obbligato fino a quel momento venivano, in sostanza, impiegate per soddisfare le esigenze tipicamente alimentari, cioè correlate al mantenimento di un figlio convivente non ancora autosufficiente, non sarà possibile domandare la ripetizione ossia la restituzione delle somme percepite dall’alto genitore (c.d. principio di irripetibilità delle prestazioni alimentari – Cass. n. 13609/2016);
- se, invece, le suddette somme non venivano utilizzate per mantenere il figlio maggiorenne in quanto egli era già capace di provvedere a se stesso, allora la ripetizione può essere legittimamente domandata e ragionevolmente conseguita (Cass. n. 3659/2020).
Su tale secondo scenario si è concentrata la Corte di Cassazione, chiamata a valutare se un genitore obbligato in virtù del provvedimento di separazione a mantenere due figlie potesse richiedere la ripetizione delle somme corrisposte per tutti gli anni in cui le stesse erano state autonome, peraltro laureate e sposate. In tale caso limite, correttamente la Corte di Cassazione ha stabilito che “il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo”. In altri termini, quando può ritenersi noto per l’altro genitore il rischio restitutorio allorché appunto i figli sono del tutto economicamente indipendenti, è ben possibile domandare la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’altro genitore (Cass. n. 3659/2020).
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