TUTELA DEL DESIGN INDUSTRIALE - PRIMA PARTE
In alcuni videoarticoli precedenti abbiamo parlato della tutela del marchio di forma o “marchio tridimensionale”.
La tutela della forma, però, passa innanzitutto attraverso una disciplina normativa specifica che si occupa del design industriale: si tratta della disciplina dei disegni e modelli che troviamo nel codice della proprietà industriale.
Prima di entrare nel merito di questa disciplina dobbiamo rispondere a una domanda preliminare: cos'è il design industriale?
Il design consiste nell'insieme di caratteristiche estetiche e funzionali che identificano un determinato prodotto e che permettono di distinguerlo sul mercato.
Nell'oggetto di design industriale, dunque, coesistono due anime: (i) una strettamente pratica, che riguarda la funzionalità dell'oggetto - che deve, dunque, funzionare bene, essere “smart” (ii) l'altra di natura estetica, che attiene alla speciale attenzione all'aspetto esteriore dell'oggetto - che deve rispondere a un senso del “bello”, o comunque, che deve avere apparire accattivante agli occhi dei consumatori.
La tutela giuridica del design (o dei cosiddetti “disegni e modelli”) si concentra esclusivamente sull'anima estetica o decorativa dell'oggetto di design, tralasciando quella funzionale. Quindi, attraverso la disciplina dei disegni e modelli è possibile tutelare l’aspetto del prodotto risultante, ad esempio, dalle caratteristiche delle sue linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.
Gli aspetti “tecnico/funzionali” di un oggetto possono essere tutelati tramite la diversa disciplina del modello di utilità, o, se ricorrono i requisiti di legge, attraverso la brevettazione come invenzioni.
Al pari del marchio, il disegno o modello di design può essere tutelato attraverso la sua registrazione, da effettuarsi presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. La registrazione garantisce al titolare una sorta di monopolio sul disegno o modello di design, impedendo a terzi di copiare il design registrato per un periodo di 5 anni, prorogabili per ulteriori 4 quinquenni, cioè per massimo 25 anni.
Quali sono i requisiti imprescindibili per ottenere la registrazione?
Innanzitutto la novità. La novità consiste nell'assenza di divulgazione di un altro design identico (o comunque estremamente simile) al momento della presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello.
La divulgazione può avvenire, per esempio, tramite una precedente registrazione, oppure anche attraverso l'immissione del prodotto sul mercato.
Ci sono tuttavia delle eccezioni che permettono di registrare anche un disegno o modello già divulgato.
Ad esempio, se avviene nei 12 mesi che precedono la presentazione della domanda di registrazione, la divulgazione non impedisce al titolare del disegno o modello di procedere alla registrazione. Tale periodo di 12 mesi, infatti, viene significativamente chiamato “periodo di tolleranza” e viene “concesso” a colui che ha ideato l'oggetto di design, cosicché possa svolgere un test di gradimento della propria creazione tra i consumatori ed evitare di sostenere i costi della registrazione se riscontra che il prodotto non ha raggiunto il successo sperato.
Un'altra eccezione riguarda il caso della divulgazione illecita del design. Supponiamo che il design fosse stato rivelato privatamente solo ad alcuni soggetti, a fronte del rispetto di un accordo di riservatezza. Se il design viene indebitamente divulgato in violazione del patto di riservatezza, il titolare del design potrà comunque procedere alla registrazione, se prova l'abuso subito.
Un secondo requisito richiesto ai fini della registrazione è il “carattere individuale” dell'oggetto di design. Di cosa si tratta? Un oggetto ha “carattere individuale” se, alla data di presentazione della domanda di registrazione, “l'impressione generale che il suo design suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore” da qualsiasi design divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. In parole più semplici: il requisito del “carattere individuale” sussiste se quell'oggetto risulta inedito rispetto a qualsiasi altro design già divulgato. Agli occhi di chi? Del cosiddetto utilizzatore informato, che per la giurisprudenza può essere, a seconda dell'orientamento, il professionista del settore o anche il consumatore appassionato di design.
La domanda di registrazione non andrà a buon fine se il design che si chiede di registrare è, per la sua apparenza estetica, contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Inoltre, la registrazione è nulla se il design riproduce o imita in maniera evidente un altro design già reso noto, un segno distintivo (ad esempio, un marchio registrato), oppure un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
Un'ultima previsione degna di nota in materia di tutela del design industriale proviene dal diritto europeo che, a differenza di quelle di diritto italiano, offre una tutela “provvisoria” anche ai disegni e modelli di design NON registrati. Il disegno o modello che possieda i requisiti di novità e carattere individuale è infatti protetto come disegno o modello europeo non registrato per un periodo di tre anni dalla data in cui viene divulgato al pubblico per la prima volta in uno dei paesi dell'Unione Europea, consentendo al suo titolare di vietarne l'imitazione da parte di terzi.
Tuttavia, tale forma di tutela è accessibile solo a coloro che hanno divulgato il design non registrato nell'ambito di ambienti specializzati del settore (ad esempio: fiere, esposizioni, mostre, eccetera) e sono in grado di provare tre elementi, ossia:
data e luogo della prima divulgazione;
che il contraffattore avrebbe potuto essere a conoscenza della divulgazione del design.
che il design contraffatto non è già stato registrato da parte del “contraffattore” (che non deve, dunque, aver battuto sul tempo l'autore del design originario).
Insomma, l'onere della prova che grava sul malcapitato titolare del design non registrato è tutto tranne che agevole da assolvere, ragion per cui tale forma di tutela non ha riscontrato grande successo pratico.
Come anticipato, la tutela del design offerta dal codice della proprietà industriale è limitata nel tempo a massimo 25 anni.
In quali casi il design può godere della tutela del diritto d'autore, che è ben più ampia? In altre parole: quando è possibile considerare l'oggetto di design industriale come un'opera dell'ingegno?
Lo scopriremo nel prossimo videoarticolo.
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