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In questo articolo ci occuperemo di due innovazioni riguardanti il sistema dei controlli sull'amministrazione della s.r.l. 
UNO: in tema di limiti dimensionali oltre ai quali la s.r.l. è obbligata a nominare l'organo di controllo;
DUE: in tema di controllo giudiziario sulla gestione.

Vediamole separatamente.

La ridefinizione delle soglie al di sopra delle quali è obbligatorio dotarsi di un organo di controllo.

Nelle società di capitali la funzione di controllo sulla legittimità dell'attività svolta dagli amministratori spetta all'organo sindacale, la cui nomina può essere obbligatoria – sempre nella s.p.a., solo in taluni casi nella s.r.l. – o facoltativa.

I sindaci possono essere scelti tra gli stessi soci oppure tra soggetti estranei alla società, e il loro incarico si protrae per tre esercizi. Almeno uno dei sindaci effettivi, così come almeno uno dei supplenti, dovranno essere scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti; gli altri dovranno essere iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza interviene sulla disciplina della s.r.l. in tema di controlli, ridefinendo le soglie al di sopra delle quali è obbligatorio (ormai a partire dal 16 dicembre 2019), nominare un collegio sindacale o, in alternativa, un organo di revisione contabile. 

Vediamo quali sono le nuove soglie previste dalla legge. 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è – così com'è sempre stata – obbligatoria se la s.r.l., viste le sue dimensioni:
(i) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure
(ii) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. 
A seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, sarà tenuta a nominare un organo di controllo anche la s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbia superato almeno uno dei seguenti limiti: 
- totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro (prima della riforma erano richiesti 4,4 milioni di euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (prima della riforma i ricavi dovevano essere superiori a 8,8 milioni di euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (prima della riforma i dipendenti occupati dovevano essere 50).

A differenza che per il passato, ciascuna di queste soglie ha autonoma rilevanza: quindi, è sufficiente che si superi anche soltanto uno dei tre parametri indicati per rendere necessaria la nomina dell’organo di controllo oppure del revisore.

Salta immediatamente all'occhio la sensibile riduzione delle soglie di riferimento: ciò significa che un numero considerevole di s.r.l. - tutte quelle che non sono “microimprese” - si sarà attivato per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge, adottando le modifiche statutarie del caso. 

In assenza di nomina dell’organo di controllo da parte dell’assemblea dei soci, alla nomina provvede il tribunale, non più soltanto “su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”, ma anche “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”. Si presume, dunque, che verranno attivati dei sistemi di elaborazione dei dati di bilancio delle s.r.l. iscritte al registro delle imprese, i quali segnalino automaticamente le omissioni, così attivando una procedura di nomina coattiva dell’organo di controllo.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superata alcuna delle soglie descritte. 

Seconda questione: l'espressa introduzione del controllo giudiziario sulla gestione.

Innanzitutto: cos'è il controllo giudiziario sulla gestione?
È uno strumento di controllo non interno - come il collegio sindacale - ma esterno, azionabile davanti all’autorità giudiziaria, qualora vi sia il fondato sospetto che gli amministratori “in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare un danno alla società”.
Un esempio classico riguarda il fondato sospetto della falsità del bilancio, oppure il compimento di affari da parte di amministratori versanti in conflitto di interessi. 
Queste gravi irregolarità possono essere denunciate:
- da una frazione di capitale sociale;
- dall’organo di controllo, se presente;
- oppure dal Pubblico Ministero. 

Scopo del rimedio è accertare la sussistenza di irregolarità nella gestione e individuare i provvedimenti idonei a rimuoverle. 

A seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 ci si chiedeva se il controllo giudiziario sulla gestione, prima disciplinato esclusivamente in tema di s.p.a., si applicasse anche alla s.r.l.

Negli anni, dottrina e giurisprudenza avevano espresso posizioni divergenti sul punto: 
- parte della dottrina sosteneva che il mancato richiamo del rimedio all’interno della disciplina della s.r.l. fosse una lacuna del legislatore del 2003, così giustificando una sua applicazione analogica;
- altra parte della dottrina etichettava come scelta consapevole del legislatore quella di non riprodurre la disposizione nell’ambito della s.r.l., vista la sua diversità rispetto alla s.p.a. In particolare, dato che la s.r.l. rappresenta realtà di dimensioni più modeste, ciò giustificherebbe una “privatizzazione” dei controlli, la cui disciplina dovrebbe essere rimessa alla sola autonomia dei soci;
- la giurisprudenza, invece, prendendo le distanze da entrambe le ricostruzioni della dottrina, riteneva azionabile il controllo giudiziario sulla gestione nelle sole s.r.l. in cui fosse obbligatorio nominare l’organo di controllo oppure il revisore legale a seguito del superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza pone fine a questo dibattito estendendo espressamente il controllo giudiziario sulla gestione alla s.r.l., e ciò “anche se la società è priva di organo di controllo”. 

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Qui la serie di articoli completi sul CCII:

1 INTRODUZIONE
2 ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI
3 GESTIONE ESCLUSIVA DEGLI AMMINISTRATORI
4 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
5 IL CONTROLLO DELLA S.R.L.

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