Indietro


INDICE:

LA FORMA SCRITTA DELL’ACCORDO SUL COMPENSO PROFESSIONALE

Cosa significa? Significa che se il cliente e l'avvocato si accordano solo verbalmente sul compenso, tale accordo orale non assume alcuna rilevanza legale. Facciamo un esempio: un cliente si accorda a voce con il proprio difensore per un compenso di duemila euro per lo svolgimento di una determinata attività giudiziale, senza però formalizzare l'accordo per iscritto.
Tale accordo, concluso oralmente, non potrà essere fatto valere in giudizio anche se nessuna delle parti l'aveva mai contestato prima.
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sull'argomento, ribadendo che l'accordo per la determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente, per essere valido, deve rivestire la forma scritta a pena di nullità. Ai sensi della legge professionale forense, di regola, il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale.

L’ACCORDO DEVE ESSERE FIRMATO NELLO STESSO MOMENTO DALLE PARTI?

L'accordo sul compenso deve essere firmato nello stesso momento da cliente e avvocato? No, la legge richiede soltanto la forma scritta dell'accordo, non obbliga cliente e avvocato a firmare lo stesso documento, nello stesso luogo e nello stesso momento. La Corte di Cassazione chiarisce che, per la validità dell'accordo sul compenso dell'avvocato, proposta e accettazione devono essere espresse in forma scritta, anche se ciò avviene in momenti differenti.

LA PROVA DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il cliente può provare il pagamento del compenso professionale attraverso una dichiarazione di quietanza o una fattura? Poiché la forma scritta è richiesta ad substantiam - ossia al fine della validità dell'accordo - la giurisprudenza non ammette alcun mezzo di prova alternativo. L'unica eccezione alla regola ricorre nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento: in tal caso, sono ammesse la prova per presunzioni semplici e la prova testimoniale.

Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un’intera sezione dedicata a tematiche relative alla responsabilità professionale. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!

Non ci sono ancora commenti: commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy