Codice Crisi Insolvenza - 2 - Assetti organizzativi adeguati
In questo precedente articolo relativo alla recente introduzione del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. n. 14/2019) si è già affermato che uno degli obiettivi principali della nuova normativa sta proprio nell’aver fissato alcuni principi generali, così dando vita a una disciplina di base, valevole per qualsiasi situazione di crisi o d’insolvenza.
La valorizzazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al fine della rilevazione precoce di sintomi di crisi, costituisce il principio di maggior rilievo.
Il riferimento a uno specifico “dovere dell’imprenditore di introdurre assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” si rinviene fin dall’articolo 14 lettera b) della legge delega (L. n. 55/2017).
Il legislatore delegato ha concretizzato tale monito nella versione novellata dell’articolo 2086 c.c. e, dunque, nell’ambito dei principi dettati dal codice civile sull’impresa in generale. Più precisamente, l’articolo 375 del CCII modifica la rubrica dell’articolo 2086 c.c. – denominato ora “Gestione dell’impresa” e non più “Direzione e gerarchia nell’impresa” – e introduce nella disposizione un secondo comma ai sensi del quale “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Occorrerà attendere agosto 2020 prima che il CCII divenga pienamente operativo: pare che questa scelta sia motivata proprio dalla necessità di dare compiuta attuazione ai principi di cui all’articolo 2086 c.c. (già in vigore), lasciando agli operatori economici il tempo necessario per approntare adeguate strutture organizzative, soprattutto al fine di prevenire ed affrontare la crisi con gli strumenti più idonei.
L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è prescritta dal legislatore “anche” per rilevare la crisi e la perdita della continuità aziendale ma non solo e, quindi, deve essere verificata periodicamente, sistematicamente, ordinariamente: l’articolo 2086 c.c. si pone infatti come regola generale di condotta del gestore d’impresa che operi con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico.
Si tratta di principi di corretta gestione imprenditoriale che, a ben vedere, erano già immanenti nel sistema ma risultavano espressamente formalizzati solo in riferimento alla realtà maggiormente strutturata della società per azioni mentre ora, correttamente, vengono riferiti ad ogni tipo d’impresa.
Infatti, a prescindere dalle sue dimensioni, l’impresa è un’attività economica organizzata, e chi la gestisce deve necessariamente farsi carico della sua adeguatezza organizzativa e porsi sempre nella condizione di riconoscere tempestivamente i sintomi di una crisi.
Ovviamente, il concetto di adeguatezza dell’organizzazione è relativo e dovrà essere commisurato alla dimensione e alla natura dell’impresa: è evidente che i requisiti richiesti a tal proposito a una società per azioni operante, in ipotesi, su scala internazionale, siano ben diversi da quelli relativi a una piccola impresa familiare.
Per comprendere la portata della disposizione all’interno del sistema introdotto dal CCII non si può prescindere da una sintetica definizione del concetto di crisi d’impresa.
La crisi d’impresa è definita dall’articolo 2, lettera a), del CCII come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”.
La disposizione, inoltre, descrive in che modo la crisi si manifesta: quando appare l’“inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Per flussi di cassa prospettici, data la presenza dell’aggettivo “prospettico”, devono intendersi i movimenti finanziari di cui si prevede il verificarsi in un determinato arco di tempo futuro, normalmente frazionato in mesi.
Con tali definizioni, il legislatore individua già due indici contabili dai quali rilevare la crisi d’impresa.
Quale soggetto all’interno dell’impresa è tenuto a concretizzare la disposizione programmatica di cui all’articolo 2086 c.c.?
Anzitutto, la predisposizione di un assetto adeguato rientra tra gli obblighi dell’imprenditore quale “capo dell’impresa” (proprio in senso gerarchico, come specificato dal primo comma dell’articolo 2086 c.c.), oggi chiamato a dotare la propria attività di un’organizzazione idonea a rilevare tempestivamente i diversi rischi d’impresa, tra cui sicuramente quelli della crisi e della perdita di continuità aziendale.
Come è noto, però, la gestione dell’impresa è compito preminente dell’organo amministrativo, come specifica il novellato articolo 2257 c.c., il quale evidenzia che tale gestione si debba svolgere “nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086”, ossia predisponendo assetti organizzativi adeguati soprattutto ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative per farvi fronte.
Senza soffermarsi ulteriormente sull’articolo 2257 c.c., introdotto dall’articolo 377 del CCII, che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo articolo, basti per ora chiarire che il soggetto che si occuperà in concreto di dotare l’impresa di un assetto organizzativo adeguato è innanzitutto l’organo amministrativo. E sempre l’organo amministrativo sarà chiamato a rispondere di fronte ai soci e ai creditori della società dell’eventuale inadeguatezza degli assetti predisposti: l’inadempimento dell’obbligo, se causativo di un danno, può legittimare un’azione di responsabilità verso gli amministratori ed eventualmente anche nei confronti dei sindaci (ove ricorra una culpa in omittendo).
Ovviamente, il dovere di predisposizione di assetti organizzativi in funzione del tempestivo accertamento della crisi è destinato ad essere adempiuto entro certi margini di discrezionalità, pertanto pare inopportuno desumere automaticamente dall’accertamento della sopravvenuta insolvenza la prova dell’originaria inidoneità del modello organizzativo predisposto dagli amministratori.
Parte della dottrina ha ipotizzato che i primi «organizzatori» sarebbero, a ben vedere, i soci stessi, tenuti all’attuazione dei principi di cui all’articolo 2086 c.c. attraverso la predisposizione di uno statuto che prefiguri un’organizzazione interna funzionale. Gli amministratori, nel contesto di riferimento predisposto dai soci – con l’autonomia e la discrezionalità che deve caratterizzare il loro operato – sarebbero chiamati a dare concreta attuazione a tale organizzazione.
In altri termini, lo statuto della società (la cui predisposizione spetta ai soli soci) è una cornice all’interno della quale poi l’organo amministrativo è tenuto strutturare in concreto le forme di organizzazione più idonee in relazione al tipo di impresa coinvolta, alle sue dimensioni, al settore di attività cui appartiene.
In tale contesto, gli amministratori dovrebbero comunicare all’assemblea l’eventuale inidoneità delle scelte statutarie che impediscano la predisposizione di assetti organizzativi idonei.
Se di fronte a tale pressione i soci restassero inerti non sarebbero certamente sanzionabili, ma gli amministratori potrebbero fare valere tale causa di esonero da responsabilità dato che si erano premurati di avvertire i soci che l’organizzazione societaria prefigurata nello statuto non consentiva l’adozione di “migliori” assetti organizzativi.
In conclusione, responsabili della gestione societaria rimangono sempre e solo gli amministratori, come meglio si approfondirà nel prossimo articolo relativo all’esclusiva spettanza agli amministratori della gestione societaria e alle sue molteplici implicazioni (articolo 377 CCII).
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CODICE CRISI INSOLVENZA - 1 - INTRODUZIONE
CODICE CRISI INSOLVENZA - 2 - ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI
CODICE CRISI INSOLVENZA - 3 - GESTIONE ESCLUSIVA DEGLI AMMINISTRATORI
CODICE CRISI INSOLVENZA - 4 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
CODICE CRISI INSOLVENZA - 5 - IL CONTROLLO DELLA S.R.L.
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