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LE INFORMAZIONI AZIENDALI "NON QUALIFICATE"

In questo articolo ci soffermiamo proprio sul tema della tutela dell’imprenditore in caso di utilizzo indebito da parte di un ex dipendente delle cosiddette “informazioni aziendali non qualificate”, ossia di quelle informazioni che non presentano i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificate come segreto commerciale. 

TUTELA DALL'EX DIPENDENTE

Un ex dipendente, cessato il rapporto di lavoro, può fare uso delle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro nell'ambito della propria nuova attività imprenditoriale oppure in favore di un imprenditore concorrente del datore di lavoro di provenienza? Tale uso è legittimo oppure integra un atto di concorrenza sleale? Dipende. Infatti, non è sempre facile individuare una netta linea di confine tra il patrimonio di informazioni aziendali dell'ex datore di lavoro, riservato e potenzialmente tutelabile tramite la disciplina della concorrenza sleale, e le conoscenze soggettive acquisite dal lavoratore, costituenti un patrimonio conoscitivo personale, acquisito e lecitamente sfruttabile dall’ex dipendente per la propria nuova attività o nell’ambito del proprio nuovo impiego.

L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

Secondo la Corte di cassazione è corretto qualificare come “patrimonio cognitivo dell’imprenditore, meritevole di tutela nei confronti di condotte anticoncorrenziali un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che, seppur non segretati e protetti, superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore”. Di conseguenza, solo nel caso di indebito sfruttamento di un complesso di informazioni di tal genere si potrà agire nei confronti dell’ex dipendente per condotte contrarie alla correttezza professionale. 

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