Codice Crisi Insolvenza - 1 - Introduzione
ll d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 ha introdotto il Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) con la pretesa di dare una disciplina organica ed esaustiva a tali fenomeni.
La riforma non si limita ad affrontare gli aspetti patologici delle vicende societarie ma detta anche principi di carattere generale che riguardano la gestione dell’impresa in bonis.
Infatti, il codice risulta diviso in due parti:
- la prima, più corposa, disciplina gli strumenti di gestione della crisi e le relative procedure, ed entrerà in vigore il 14 agosto 2020;
- la seconda interviene sul codice civile, con disposizioni innovative in tema di assetti organizzativi societari, in particolare della s.r.l., la cui disciplina risulta significativamente riformata rispetto al modello ideato dalla riforma del diritto societario del 2003. Tale seconda parte è già entrata in vigore il 16 marzo 2019.
Nel presente articolo e in quelli successivi analizzeremo proprio questa seconda parte, individuando quali siano, in concreto, i cambiamenti con cui dovranno fare i conti molti imprenditori italiani per adeguarsi ai nuovi canoni imposti dal CCII.
Prima di occuparci specificamente di ciascun ambito di intervento delle suddette riforme “codicistiche”, è opportuno introdurre questo poliedrico scenario soffermandosi sugli obiettivi principali della nuova normativa e sui principi innovativi che l’hanno ispirata.
Già a una prima impressione, l’approccio all’insolvenza appare mutato rispetto al passato: l’insolvenza – e il fallimento che ne consegue – non vengono più considerati (esclusivamente) quale fenomeno illecito da contrastare eliminando dal mercato gli operatori falliti con il minor pregiudizio alle ragioni dei creditori. Il CCII propone anzi soluzioni alternative che favoriscono – ove possibile – forme di ristrutturazione o di risanamento dell’impresa che versa in crisi, cercando di intervenire alle prime avvisaglie della crisi stessa, per prevenire l’insolvenza e salvaguardare il “valore residuo” dell’azienda.
In sostanza, se un tempo il valore dell’impresa in crisi veniva considerato solo in prospettiva “liquidatoria”, oggi prevale l’idea che l’imprenditore insolvente possa risollevarsi e ricollocarsi sul mercato.
Il raggiungimento di tale obiettivo non poteva prescindere dalla fissazione di alcuni principi generali, la cui ratio è guidare le imprese verso una differente modalità di gestione di qualsiasi situazione di crisi o d’insolvenza.
In particolare, come meglio si vedrà nel prossimo articolo, il CCII prevede che tutti gli imprenditori collettivi si dotino “di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi” (articolo 375, CCII).
Tale previsione (che ha modificato l’articolo 2086, comma 2, c.c. ed è già in vigore) risponde proprio all’esigenza di favorire una tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, nell’auspicio che ciò determini maggiori chance di affrontarla e di superarla, anche con l’ausilio dei nuovi strumenti di composizione previsti dal CCII.
La scelta di politica legislativa di posticipare all’agosto 2020 l’entrata in vigore della parte più corposa del CCII trova giustificazione proprio nell’esigenza di garantire alle imprese un congruo lasso di tempo per dotarsi delle adeguate strutture organizzative di cui sopra e interiorizzare le significative novità introdotte.
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Come anticipato, nei prossimi articoli si analizzeranno le novità di cui alla sola Parte Seconda del CCII, che apporta rilevanti modifiche relative all’organizzazione e alla gestione societaria, fra cui:
- il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa al fine di far emergere tempestivamente la situazione di crisi (articolo 375 CCII);
- l’esclusiva spettanza agli amministratori della gestione societaria e le sue molteplici implicazioni (articolo 377 CCII);
- l’azione dei creditori sociali per responsabilità degli amministratori di s.r.l. (articolo 378, comma 1, CCII);
- la responsabilità degli amministratori che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, non si siano attenuti a una gestione conservativa (articolo 378, comma 2, CCII);
- l’estensione delle ipotesi in cui le s.r.l. sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore (articolo 379, comma 1, CCII) e il relativo adeguamento degli statuti;
- la reintroduzione per le s.r.l. del controllo giudiziale in caso di gravi irregolarità nella gestione (articolo 379, comma 2, CCII).
Come emerge dall’elenco che precede, la s.r.l. è il modello societario su cui la riforma ha maggiormente inciso e sul quale, pertanto, potrebbero prodursi le conseguenze più significative, soprattutto in considerazione del preminente ruolo di compartecipazione alla gestione societaria che la riforma del 2003 aveva assegnato ai soci di s.r.l. È incerto se tale ruolo si concili ancora con la “responsabilizzazione” dell’organo amministrativo introdotta dal CCII, che pare di fatto limitare la partecipazione dei soci alla gestione, così riavvicinando la s.r.l. alle società azionarie. Se così fosse, si tratterebbe di un passo indietro rispetto agli esiti della riforma del 2003, che aveva plasmato la s.r.l. come un soddisfacente compromesso che ben si adattava alla realtà italiana, per lo più costituita da piccole-medie imprese, contesto nel quale storicamente il socio ha sempre svolto un ruolo attivo.
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CODICE CRISI INSOLVENZA - 1 - INTRODUZIONE
CODICE CRISI INSOLVENZA - 2 - ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI
CODICE CRISI INSOLVENZA - 3 - GESTIONE ESCLUSIVA DEGLI AMMINISTRATORI
CODICE CRISI INSOLVENZA - 4 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
CODICE CRISI INSOLVENZA - 5 - IL CONTROLLO DELLA S.R.L.
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