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IL REGOLAMENTO

Qual è il giudice competente in un caso in cui una famiglia viva sia Italia che all'estero? 
Esiste un regolamento europeo, il REGOLAMENTO (UE) 2019/1111, che disciplina, tra le altre cose, come individuare il giudice competente nei casi in cui ci siano i c.d. elementi di "internazionalità", ossia nel caso in cui i componenti della famiglia o la vita familiare stessa non siano collocati in un unico Stato Membro.Si tratta di un regolamento molto complesso, che disciplina la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (cioè delle cause di separazione e divorzio) nonché in materia di responsabilità genitoriale, oltre alle decisioni in materia di sottrazione internazionale di minori. In questo video ci concentriamo sul caso in cui una famiglia viva tanto in Italia quanto all'estero e occorra prendere provvedimenti nell'interesse di un minore. 

LA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE

La c.d. [residenza abituale del minore] rappresenta il criterio principe per individuare il giudice competente. Esistono, tuttavia, dei casi in cui non è semplice stabilire con certezza dove sia la residenza abituale del minore: ad esempio, nel caso di minori molto piccoli, ovvero di minori che per ragioni familiari non hanno vissuto stabilmente in un solo Stato Membro. Quando non è possibile individuare il giudice competente, perché non è facile stabilire una residenza abituale del minore e non risulta un accordo tra le Parti, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato Membro in cui si trova il minore. Ad esempio, se un bambino in tenera età ha sempre viaggiato fra Italia e l'estero e non è possibile stabilire un'unica residenza abituale, la competenza potrà spettare al giudice italiano se il minore si trova in Italia.

LA COMPETENZA IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Inoltre, aspetto ancor più importante, nel caso sia necessario assumere provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, è comunque competente il giudice in cui si trova il minore, motivo per cui, se la mamma è in Italia e occorre assumere provvedimenti provvisori previsti dalla legge italiana, ben può essere competente il giudice italiano. Infine, esistono dei casi in cui il giudice competente a giudicare il merito può (su istanza di parte o d'ufficio) chiedere a un altro giudice che ritenga maggiormente competente di assumere le decisioni nell'interesse del minore. In definitiva, il REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 prevede molte regole a seconda del caso concreto e prevede dei "correttivi" per individuare quale sia il giudice competente, individuandolo nella maggior parte dei casi nel giudice letteralmente "più vicino" al luogo in cui si trova il minore. 

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