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Negli ultimi due articoli in tema di Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) si è trattato delle innovazioni già entrate in vigore in ambito di amministrazione societaria; quest’articolo conclusivo si occupa delle modifiche introdotte dal CCII riguardanti il sistema dei controlli della s.r.l.

Nell’organizzazione delle società di capitali, la funzione di controllo sulla legittimità dell’attività svolta dall’organo amministrativo è demandata all’organo sindacale, la cui nomina può essere obbligatoria – sempre nella s.p.a., solo in taluni casi nella s.r.l. – o facoltativa.

I sindaci possono essere scelti tra gli stessi soci oppure tra soggetti estranei alla società e il loro incarico si protrae per tre esercizi. Almeno uno dei sindaci effettivi, così come almeno uno dei supplenti, dovrà essere scelto fra i revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro; gli altri dovranno essere iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L’articolo 379 CCII interviene sull’articolo 2477 c.c. (in tema di collegio sindacale e revisione dei conti nella s.r.l.) ridefinendo le soglie al di sopra delle quali sarà obbligatorio, a partire dal 16 dicembre 2019, nominare un collegio sindacale o, in alternativa, un organo di revisione contabile.

In particolare, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è – ed era anche ante riforma –obbligatoria se la s.r.l., viste le sue dimensioni: (i) è tenuta per legge alla redazione del bilancio consolidato, oppure (ii) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del CCII, sarà tenuta a nominare un organo di controllo la s.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:

iii) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

iv) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

v) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

La sensibile riduzione delle soglie di riferimento – più che dimezzate per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale (da 4,4 a 2 milioni), ridotte a meno di un quarto per i ricavi delle vendite e delle prestazioni (da 8,8 a 2 milioni) e addirittura ridotte a un quinto per i dipendenti (da 50 a 10) – costituisce la novità più tangibile introdotta dal CCII in materia di controlli della s.r.l.

A differenza che per il passato, ciascuna delle suddette soglie ha autonoma rilevanza: è sufficiente che si superi anche soltanto uno dei tre parametri indicati per rendere necessaria la nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2477 c.c. “l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”, soluzione non totalmente coerente con il presunto obiettivo della disposizione, ossia accertare il complessivo consolidamento della crescita della società nel tempo: non è detto, infatti, che venendo meno uno dei parametri sopra esposti, l’impresa non stia progressivamente crescendo.

I nuovi parametri di riferimento si ispirano alla nozione di “microimpresa” delineata dalla Raccomandazione 2003/361/CE, i cui parametri dimensionali sono, appunto, indicati in due milioni di attivo patrimoniale o di fatturato, nonché in dieci dipendenti: a seguito della novella, tutte le s.r.l. che non siano “microimprese” saranno tenute a nominare un organo di controllo. L’obbligo in questione risulta rafforzato dal nuovo inciso introdotto nel comma 6 dell’articolo 2477 c.c., in base al quale, in assenza di nomina dell’organo di controllo da parte dell’assemblea dei soci, alla nomina provvede il tribunale non più soltanto “su richiesta di qualsiasi soggetto interessato” ma anche “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

Si presume, dunque, che verranno attivati dei sistemi di elaborazione dei dati di bilancio delle s.r.l. iscritte al registro delle imprese, i quali segnalino automaticamente le omissioni, così attivando una procedura di nomina coattiva dell’organo di controllo.

Le nuove soglie introdotte dal CCII impongono alle s.r.l. che le integrano di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore contabile entro nove mesi dall’entrata in vigore delle norme stesse, ossia entro il 16 dicembre 2019.

Ciò implica che tali s.r.l. dovranno provvedere ad adeguarsi alla nuova disciplina, attraverso le necessarie riforme statutarie.

I bilanci sulla base dei quali verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2477 c.c. sono quelli relativi ai due esercizi precedenti (ossia quelli che si sono chiusi nel 2018 e 2017).

Da ultimo, si segnala che, sebbene il legislatore continui a prevedere l’alternativa tra la nomina dell’organo sindacale o del revisore, il nuovo approccio normativo del CCII impone di valutare se la nomina di un revisore esterno sia effettivamente compatibile rispetto al generale dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (articolo 2086 c.c.).

Appare evidente il forte ampliamento dell’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo o del revisore, circostanza sicuramente funzionale al corretto operare dei meccanismi di allerta introdotti dal CCII stesso ma che, di fatto, rende obbligatoria la nomina dell’organo di controllo per la maggior parte delle s.r.l. realizzando, così, un ulteriore avvicinamento di tale modello societario a quello della s.p.a.

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L’ultima modifica del codice civile di cui ci occuperemo in questa sede, introdotta dall’articolo 379, comma 2, CCII, interviene introducendo un ultimo comma all’articolo 2477 c.c. e costituisce un’innovazione volta a sciogliere un dubbio interpretativo sorto a seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003: il controllo giudiziario sulla gestione, ante riforma disciplinato esclusivamente in tema di s.p.a. dall’articolo 2409 c.c., si applica anche alla s.r.l.?

Si anticipa fin d’ora che il neointrodotto ultimo comma dell’articolo 2477 c.c. chiarisce una volta per tutte che alla s.r.l. “si applicano le disposizioni dell’articolo 2409”.

Sul punto, negli anni, dottrina e giurisprudenza avevano espresso posizioni divergenti:

- parte della dottrina sosteneva che il mancato richiamo dell’articolo 2409 c.c. all’interno del corpus della disciplina della s.r.l. costituisse una lacuna del legislatore del 2003, così giustificando una sua applicazione analogica;

- altri Autori etichettatavano come scelta consapevole del legislatore quella di non riprodurre la disposizione nell’ambito della s.r.l., vista la diversità funzionale del modello societario della s.r.l. rispetto a quello della s.p.a., che giustificherebbe una “privatizzazione” dei controlli, rimettendo la relativa disciplina all’autonomia dei soci;

- la giurisprudenza, distanziandosi da entrambe le ricostruzioni sopra esposte, riteneva applicabile l’articolo 2409 c.c. alle sole s.r.l. nelle quali fosse obbligatorio nominare l’organo di controllo o il revisore legale a seguito del superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge.

Il CCII, tenendo conto del suddetto dibattito, non si limita a prevedere espressamente l’applicabilità del controllo giudiziario sulla gestione anche alle s.r.l. ma specifica altresì che questo è invocabile “anche se la società è priva di organo di controllo”.

Chiarito l’ambito applicativo di tale nuova disposizione, è opportuno spendere qualche parola sulle caratteristiche del rimedio che introduce.

Accanto al controllo interno del collegio sindacale e al controllo contabile, affidato a un revisore, l’ordinamento prevede alcuni strumenti di controllo esterni. In particolare, il controllo giudiziario sulla gestione è un rimedio invocabile dinanzi all’autorità giudiziaria, qualora vi sia il fondato sospetto che gli amministratori “in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare un danno alla società o a una o più società controllate”.

Un esempio classico riguarda il fondato sospetto della falsità del bilancio, oppure del compimento di affari da parte di amministratori che versino in conflitto di interessi.

Suddette gravi irregolarità possono essere denunciate da una frazione di capitale sociale, dall’organo di controllo (se presente) oppure dal Pubblico Ministero.

Scopo di tale rimedio consiste nell’accertare la sussistenza di irregolarità nella gestione e nell’individuare i provvedimenti idonei a rimuoverle.

Tale accertamento non potrà prescindere da un’ispezione delle sedi amministrative della società, che potrà essere evitata solo se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetto “di adeguata professionalità, che si attivi senza indugio per accertare se le violazioni sussistano e, in caso positivo, per eliminarle”.

Nei casi più gravi, in cui tali irregolarità non vengano rimosse, il Tribunale revoca d’ufficio gli amministratori – eventualmente anche i sindaci – e nomina un amministratore giudiziario, che potrà agire promuovendo l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

Se per alcuni Autori tale novella costituisce solo l’ennesimo passo del percorso di riavvicinamento della s.rl. alla s.p.a. operato dal CCII, in una differente prospettiva esso rappresenta uno degli step necessari del nuovo modello gestorio introdotto dal CCII stesso al fine di dotare le società di adeguati strumenti di sollecitazione diretti ad affrontare tempestivamente la crisi, così da superarla prima che si trasformi in insolvenza.

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CODICE CRISI INSOLVENZA - 1 - INTRODUZIONE

CODICE CRISI INSOLVENZA - 2 - ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

CODICE CRISI INSOLVENZA - 3 - GESTIONE ESCLUSIVA DEGLI AMMINISTRATORI

CODICE CRISI INSOLVENZA - 4 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

CODICE CRISI INSOLVENZA - 5 - IL CONTROLLO DELLA S.R.L.

 

 

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