Se l’avvocato non appella nei termini - Rassegna di giurisprudenza e dottrina
L’avvocato inadempiente rispetto all’obbligazione di impugnare tempestivamente un provvedimento è, in principio, tenuto a risarcire il proprio cliente danneggiato dall’errore professionale.
In principio perché l’inadempimento in questione costituisce elemento necessario ma non sufficiente a determinare in concreto la condanna del professionista al risarcimento del danno.
A tal fine, infatti, spetta al cliente provare in giudizio che, se l’attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio (non necessariamente l’integrale accoglimento delle proprie pretese).
Giurisprudenza e dottrina hanno infatti ormai superato il criterio della certezza, che in passato imponeva al cliente la probatio diabolica del fatto che, in assenza di errore professionale, il vantaggio per il cliente sarebbe stato, per l’ appunto, non solo probabile ma certo (o addirittura moralmente certo).
Lo stesso criterio probabilistico è applicato sia al nesso di causa tra errore professionale e danno, sia al nesso di causa fra il danno stesso (inteso quale elemento costitutivo della fattispecie) e le conseguenze pregiudizievoli allegate dal cliente.
In tale contesto – l’inadempimento dell’avvocato per omessa o tardiva impugnazione – il criterio della c.d. perdita di chance non rileva ai fini della sussistenza dell’an debeatur (sul quale non sussistono dubbi) ma, al più, ai fini della determinazione del quantum debeatur.
A margine dei concetti generali, la giurisprudenza precisa che privare il cliente anche solo della possibilità di ottenere un vantaggio attraverso la proposizione di un giudizio può di per sé aggravare la posizione risarcitoria dell’avvocato per omessa tardiva impugnazione:
“in tema di chances che si determinano con la partecipazione ad una controversia in sede giudiziaria, basti considerare, sulla base di siffatta premessa, come l’agire od il contraddire, anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d’esito favorevole della lite, offrano in ogni caso frequentemente occasione, tra l’altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per se stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico” (Cass. 15759/2001).
Da quanto precede emerge la necessità che l’avvocato, quando assume l’incarico di promuovere un’impugnazione, soprattutto se nutre perplessità sull’utilità dell’iniziativa, adempia i propri obblighi informativi con modalità tali da poterlo provare in futuro, pena il pericolo di subire una condanna risarcitoria a tale titolo, cioè anche al di là delle concrete chances che l’impugnazione avrebbe avuto di essere accolta.
Si allega una rassegna aggiornata di giurisprudenza e dottrina sui principali elementi della fattispecie in commento: per scaricarla, fare click sul pulsante SCARICA LA RASSEGNA COMPLETA in calce al presente articolo.
Articoli e video su questo tema:
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO E RISARCIMENTO
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PER MANCATO O TARDIVO APPELLO
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’AVVOCATO – RASSEGNA (CASSAZIONE E TRIBUNALE DI VERONA)
AVVOCATO ED ERRORE PROFESSIONALE: COME E QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI
ERRORE DELL'AVVOCATO E RISARCIMENTO AL CLIENTE
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *