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Di recente il tribunale di Verona ha pronunciato una sentenza molto interessante in tema di responsabilità professionale dell'avvocato.

Dei principi che regolano la responsabilità  dell'avvocato per errore professionale,  in particolare per omessa o tardiva impugnazione,  ci siamo già occupati nei video e negli articoli seguenti:

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO E RISARCIMENTO

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PER MANCATO O TARDIVO APPELLO

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’AVVOCATO – RASSEGNA (CASSAZIONE E TRIBUNALE DI VERONA)

SE L’AVVOCATO NON APPELLA NEI TERMINI - RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

AVVOCATO ED ERRORE PROFESSIONALE: COME E QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Nel caso di specie, il collega aveva notificato un atto d'appello entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado invece che nel termine di trenta giorni.
Per conseguenza, la sentenza di primo grado era divenuta definitiva e il cliente non aveva potuto ottenere un riesame della vicenda da parte della corte d'appello.

Perché la decisione del tribunale di Verona è così interessante?
Perché il giudice ha sostanzialmente svolto un appello virtuale, chiedendosi se una impugnazione svolta correttamente - oltre che tempestivamente - avrebbe condotto a una riforma della sentenza di primo grado.

Il giudice ha dovuto affrontare questioni compelesse sia dal punto di vista processuale che sostanziale ma, alla fine, ha ritenuto che un appello ben argomentato sarebbe stato accolto e ha condannato il difensore al risarcimento dell'intero danno.
Il giudice non ha affermato espressamente che un buon appello sarebbe stato accolto sicuramente; tuttavia, poiché il giudice non ha applicato alcun coefficiente di riduzione rispetto al danno stabilito dal consulente tecnico d'ufficio, implicitamente si ricava che, a suo avviso, l'impugnazione avrebbe avuto il cento percento di probabilità di essere accolta - se solo fosse stata svolta nei termini.

Il concetto di coefficiente di riduzione viene utilizzato in giurisprudenza in tutti quei casi in cui il giudice ritenga che il cliente danneggiato avrebbe avuto non la certazza ma solo una probabilità di conseguire il vantaggio sperato; pertanto, ipotizzando un danno di centomila euro, se il giudice ritiene che l'attività svolta tardivamente dall'avvocato, se solo fosse stata svolta tempestivamente, avrebbe avuto una probabilità di successo del settanta percento, ecco che il coefficiente di riduzione sarebbe pari al trenta percento e il risarcimento ammonterebbe a settantamila euro rispetto ai centomila richiesti.
Tornando al caso di specie, il tribunale di Verona ha condannato il difensore a risarcire integralmente il danno quantificato dal C.T.U. (consulente tecnico d'ufficio), il che significa, appunto, che non è stato applicato alcun coefficiente di riduzione e, dunque, che un buon appello tempestivo sarebbe stato certamente accolto.

L'altro aspetto interessante di questo specifico caso è costituito dal fatto che si disponeva dell'atto d'appello notificato in ritardo dal precedente difensore, il quale dunque non ha potuto convincere il giudice - sebbene ci abbia provato - che si trattava di un caso disperato, senza alcuna probabilità di successo.
Peraltro, in tal caso, il precedente difensore avrebbe dovuto provare in giudizio di aver rappresentato al cliente che l'impugnazione sarebbe stata respinta e di avergli suggerito di soprassedere - il che, ovviamente, non è stato, avendo il collega predisposto e notificato l'atto di appello, sia pure in ritardo.

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