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L'avvocato che non impugna tempestivamente un provvedimento è, in principio, tenuto a risarcire il proprio cliente danneggiato dall'errore professionale.

Dico "in principio" perché l'inadempimento è elemento necessario ma non sufficiente a determinare in concreto la condanna del professionista al risarcimento del danno.

A tale fine, infatti, spetta al cliente provare in giudizio che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio (attenzione: non necessariamente l'integrale accoglimento delle pretese del cliente ma, come detto, una situazione di vantaggio).

Giurisprudenza e dottrina hanno infatti ormai superato il criterio della certezza, che in passato imponeva al cliente la probatio diabolica del fatto che, in assenza di errore professionale, il vantaggio per il cliente sarebbe stato, per l'appunto, non solo probabile ma addirittura certo (o "moralmente certo").

Lo stesso criterio probabilistico è applicato sia al nesso di causa tra errore professionale e danno, sia al nesso di causa fra il danno stesso e le conseguenze pregiudizievoli allegate dal cliente. Bisogna provare, insomma, che dalla mancata impugnazione - sempre secondo il criterio del "più probabile che non" - sono derivati proprio quei danni che il cliente allega di aver subito.

Nelle cause fra cliente e avvocato per responsabilità professionale, la giurisprudenza ricorre spesso al criterio della "perdita di chance";
tuttavia, nel caso di inadempimento dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, il criterio della perdita di chance non rileva ai fini della sussistenza del "SE" (sul quale non ci sono dubbi) ma, al più, ai fini della determinazione del "QUANTO".

Ecco allora che la probabilità di accoglimento dell'impugnazione omessa o tardiva viene in rilievo come una sorta di coefficiente.
Ad esempio, se sono provati danni per 100 mila euro e il giudice stabilisce che l'appello, se solo fosse stato proposto nei termini, avrebbe avuto il 60 percento di probabilità di essere accolto, ecco che i danni da risarcire potrebbero essere quantificati nella misura di 60 mila euro.

Spesso si dimentica, però, che privare il cliente anche solo della possibilità di ottenere un vantaggio attraverso la proposizione di un giudizio può di per sé aggravare la posizione risarcitoria dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione.

Come ha stabilito la Cassazione, infatti, "l'agire o il contraddire, anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d'esito favorevole della lite, offrono frequentemente l'occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per se stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico”.

Da quanto precede emerge la necessità che l'avvocato, quando assume l'incarico di promuovere un'impugnazione, soprattutto se nutre perplessità sull'utilità dell'iniziativa, adempia i propri obblighi informativi con modalità tali da poterlo provare in futuro, pena il pericolo di subire una condanna risarcitoria proprio a tale titolo, cioè anche al di là delle concrete chances che l'impugnazione avrebbe avuto di essere accolta.

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Qui gli altri contributi sul tema della responsabilità professionale dell'avvocato: 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO E RISARCIMENTO

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PER MANCATO O TARDIVO APPELLO

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’AVVOCATO – RASSEGNA (CASSAZIONE E TRIBUNALE DI VERONA)

SE L’AVVOCATO NON APPELLA NEI TERMINI - RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

AVVOCATO ED ERRORE PROFESSIONALE: COME E QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI

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