AVVOCATO ED ERRORE PROFESSIONALE: COME E QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI
Quando si ritiene di esser stati vittima di un errore professionale, ad esempio per un appello omesso o tardivo, si tende a pensare che ottenere un risarcimento sia normale, se non addirittura semplice.
Non è così. Prima di tutto, perché non sempre dall'errore professionale deriva un danno. Ancora, perché persino se c'è un danno, è necessario provare che esso sia conseguenza dell'errore.
Dei principi che regolano la responsabilità dell'avvocato per errore professionale, in particolare per omessa o tardiva impugnazione, ci siamo già occupati nei video e negli articoli seguenti:
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO E RISARCIMENTO
ERRORE DELL'AVVOCATO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA RISARCIRE AL CLIENTE
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PER MANCATO O TARDIVO APPELLO
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’AVVOCATO – RASSEGNA (CASSAZIONE E TRIBUNALE DI VERONA)
SE L’AVVOCATO NON APPELLA NEI TERMINI - RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA
In questa sede ci limitiamo a ricordare che, in tal caso, chi si afferma danneggiato deve provare che, se l'impugnazione fosse stata svolta (o svolta tempestivamente), ne avrebbe ottenuto un vantaggio - tipicamente, l'accoglimento della propria domanda - secondo un criterio probabilistico.
La complessità della questione, tuttavia, emerge molto prima dell'eventuale causa di risarcimento.
In caso di errore professionale dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, chi si afferma danneggiato deve provare che, se l'impugnazione fosse stata svolta tempestivamente, ne avrebbe ottenuto un vantaggio - tipicamente, l'accoglimento della domanda - secondo un criterio probabilistico.
La complessità della questione, tuttavia, emerge molto prima dell'eventuale causa di risarcimento.
È tipico, infatti, che chi si ritiene vittima dell'errore contatti uno studio legale con l'aspettativa che sia sufficiente fornire una breve descrizione dei fatti o, al limite, il provvedimento da cui emerga l'inadempimento del precedente avvocato, per poter formulare una domanda risarcitoria e ottenere una somma di denaro.
Ancora una volta, non è così.
Prima di tutto, ci sono dei doveri deontologici da rispettare. Secondo l'articolo 38 del codice deontologico forense, infatti, "L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare".
In secondo luogo, l'avvocato incaricato di agire per il risarcimento del danno da errore professionale, per non incorrere a propria volta in responsabilità nei confronti del cliente, deve adempiere i cosiddetti obblighi informativi, cioè fornire tutte le informazioni necessarie affinché la scelta della parte assistita sia consapevole - nel caso di specie, la scelta di agire contro il precedente avvocato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione continua a seguire il seguente principio: "l’obbligo di diligenza impone all’avvocato di assolvere (attenzione!) sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi".
Aggiunge la Cassazione che l'avvocato deve, nei confronti del cliente: "richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole".
Che cosa significa tutto questo per chi contatta uno studio legale sostenendo di essere vittima di un errore professionale e vuole passare subito all'azione?
Significa che prima di poter anche solo pensare di agire contro il precedente avvocato:
A. si devono fornire allo studio legale tutti i documenti necessari a ricostruire la vicenda;
B. si deve ricevere un parere professionale.
Quanto al punto A, in caso di vicenda giudiziaria, si devono senz'altro fornire allo studio legale:
1. atti e documenti di tutte le parti del giudizio (per ciascun grado di giudizio);
2. verbali d'udienza;
3. provvedimenti (decreti, ordinanze e sentenze);
4. consulenze tecniche d'ufficio;
5. consulenze e osservazioni dei consulenti di parte;
6. corrispondenza fra avvocato e cliente e tra avvocati;
7. documenti forniti all'avvocato anche se non prodotti in giudizio;
8. cronistoria complessiva degli avvenimenti.
Una precisazione: perché è così fondamentale condividere anche i documenti forniti all'avvocato sebbene non prodotti in giudizio? Perché, ad esempio, essi potrebbero contenere informazioni che l'avvocato avrebbe potuto o dovuto utilizzare, o che l'avvocato potrebbe aver colpevolmente ignorato. Si pensi alla lettera con cui la parte abbia scritto all'avvocato di non citare un determinato testimone poi invece citato, o di valorizzare una circostanza poi invece omessa, o di non svolgere una domanda poi invece promossa (e da cui sia dipesa, magari, una condanna).
Solo dopo che tutti questi elementi saranno stati studiati e valutati, lo studio legale potrà - e dovrà, come abbiamo visto - fornire al cliente un parere, meglio se per iscritto, sulle probabilità di successo di un'iniziativa contro il precedente avvocato.
Tale parere sarà reso - e sarà valido - sulla base e nel limite degli elementi forniti dal cliente che richiede la consulenza.
A questo punto, talvolta, si presenta la seguente obiezione: "ma non è possibile intanto fare la richiesta, anche solo per vedere che effetto faccia, e valutare successivamente se e quanto approfondire?".
Sulla liceità di un mandato a formulare una proposta senza aver studiato la questione si potrebbe discutere; tuttavia, la ragione per evitare una simile strategia è un'altra: l'invio della cosiddetta lettera di intervento per chiedere il risarcimento dei danni è solo il primo passo di un iter lungo e complesso, durante il quale lo studio legale è tenuto a discutere il merito della presunta responsabilità professionale del precedente avvocato - questo sia con costui che con la compagnia di assicurazione e i relativi legali. Si tratta di un'attività che richiede la conoscenza integrale della vicenda e la specifica competenza nella materia.
Nell'ambito di tale contraddittorio, non aver studiato la questione o non conoscere la materia espone a un rapido rigetto della richiesta risarcitoria, se non addirittura a una pessima figura professionale dello studio legale di cui fa le spese il cliente, la cui posizione finisce per apparire pretestuosa e infondata anche quando non lo sarebbe.
Infine, anche da un punto di vista etico, affermare la responsabilità risarcitoria di un collega senza cognizione di causa è disdicevole e andrebbe evitato. Tutti noi possiamo commettere errori, anche a dispetto della preparazione e dell'impegno: dovessimo trovarci nella spiacevole situazione di ricevere una richiesta risarcitoria da parte di un ex cliente, evidentemente gradiremmo che il suo nuovo legale, nostro collega, si ponesse nei nostri confronti in maniera professionale - il che, come detto, presuppone prima di tutto che si sappia di che cosa si sta parlando.
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