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In questo precedente articolo ci si è soffermati sulla responsabilità dell’avvocato che non promuova l’impugnazione nei termini. In quella sede si è solo accennato al tema degli obblighi informativi che gravano sull’avvocato, tema al quale è dedicata la seguente rassegna, con particolare attenzione alle pronunce della Corte di Cassazione e del tribunale di Verona.

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Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597)” (Cass. 34993/2021; nello stesso senso, ex multis, Cass. 19520/2019; Cass. 21173/2017; Cass. 20159/2017; Cass. 7410/2017; Cass. 10289/2015; 6782/2015; 4781/2013; 8312/2011; 15717/2010; 24544/2009; 21589/2009; 1412/2005; 14597/2004).

In un caso l’avvocato, tra l’altro, non aveva “fornito la prova di avere fornito agli attori tutte le altre informazioni che, date le circostanze, erano necessarie a consentire loro una scelta pienamente consapevole, a fronte della possibilità che la causa, così come era stata impostata, potesse avere esito sfavorevole” (trib. Verona, sentenza del 4 luglio 2017, dottor Massimo Vaccari).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa ne ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. 28 ottobre 2004, n. 20869), peraltro essendo tenuto l’avvocato ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l’altro, a sconsigliare il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole (arg. ex Cass. 30 luglio 2004, n. 14597)” (Cass. 10289/2015).

la responsabilità del difensore non sia esclusa dalla circostanza che l’opzione in favore di una determinata strategia difensiva sia stata sollecitata dal cliente ’rientrando nel compito esclusivo del professionista legale la scelta della linea difensiva da seguire nella prestazione dell’attività professionale’, cosicché è possibile affermare la responsabilità del difensore che abbia adottato mezzi difensivi non diligentemente scelti tra quelli disponibili per la tutela del suo cliente. Ad avviso di questo giudice la soluzione della problematica in esame non può però prescindere dalla definizione della natura e del contenuto degli obblighi informativi gravanti sul professionista nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale, tema sul quale nell’ultimo decennio si è sviluppata una significativa elaborazione giurisprudenziale. In particolare merita di essere segnalata, per il livello di approfondimento delle questioni di cui si discute, la sentenza del Tribunale di L’Aquila del 6 luglio 2011, inedita, che ha colto, con particolare lucidità, i tratti salienti del rapporto tra cliente e professionista. Osserva infatti il tribunale abruzzese che: ’il bisogno prevalente che il committente, invocando l’opera del professionista intende soddisfare, è quello di informazione, di acquisizione delle cognizioni occorrenti per l’interpretazione di un dato delle realtà e di scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento di un determinato risultato … l’interesse perseguito dal cliente è la realizzazione di un risultato e il conseguimento di un bene della vita e la conoscenza è preordinata alla individuazione delle strade che conducono alla realizzazione del risultato o all’accertamento dell’impossibilità di conseguirlo’ … A ben vedere queste conclusioni rappresentano l’approdo di un percorso giurisprudenziale che ha avuto inizio con una pronuncia della Cassazione (sez. II, 14 novembre 2002 n. 16023) che ben può definirsi fondamentale. La Suprema Corte in quella occasione chiarì, infatti, che la valutazione sull’eventuale inadempienza dell’avvocato all’obbligazione assunta accettando l’incarico professionale conferitogli non può basarsi, di regola, sul solo mancato raggiungimento del risultato utile ma sulla violazione, soprattutto, del dovere di diligenza, declinato secondo il seguente ampio spettro: “Nell’ambito del dovere di diligenza rientrano a loro volta i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all’atto dell’assunzione del suo incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ad origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d’un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, infine dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso” (Trib. Verona, 1347/2013, dottor Massimo Vaccari).

Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l’obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc.. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall’avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale (cfr. Sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 n. 14597; Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, fra le tante)” (Cass. 8312/2011).

l’attore non ha assolto all’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo informativo, su di lui gravante, circa le scelte difensive compiute nei diversi giudizi in chi ha prestato la propria in favore della convenuta nonché circa gli sviluppi e le criticità degli stessi. … Sul punto è opportuno chiarire quali siano la rilevanza e l’ambito dell’obbligo informativo che l’avvocato ha verso il proprio cliente. Orbene, questo giudice ha già avuto occasione di chiarire (sentenza n. 1347 del 7 giugno 2013) che l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre–contrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trovava il suo fondamento nei principii di cui agli art. 1175 -1176 c.c. e ora, per i rapporti sorti dopo il 25 gennaio 2012, anche nell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare, prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dello stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività. Una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto, e quindi, nei casi come quello di specie in cui il mandato riguardi più giudizi per tutti il loro corso, perché costituisce l’oggetto primario della prestazione professionale” (trib. Verona, 26 gennaio 2011, dottor Massimo Vaccari).

Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all’attività richiesta al professionista medesimo” (Cass. 14597/2004; nello stesso senso: Cass. 16023/2002; 9695/2016, sull’“obbligo dell’avvocato di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni”).

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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO E RISARCIMENTO

ERRORE DELL'AVVOCATO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA RISARCIRE AL CLIENTE

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PER MANCATO O TARDIVO APPELLO

SE L’AVVOCATO NON APPELLA NEI TERMINI - RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

AVVOCATO ED ERRORE PROFESSIONALE: COME E QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI

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