Indietro


Nelle azioni di responsabilità professionale dell'avvocato, si deve sempre provare un solo nesso di causa?

Esempio di fantasia:

Tizio si ritiene danneggiato da Caio e si rivolge all'avvocato Cicerone per coltivare l'azione di risarcimento. Supponiamo che, per la legge - o, più probabilmente, per la giurisprudenza - con riferimento a quel tipo di danno - quello inferto da Caio e patito da Tizio - sia richiesta una prova in termini di probabilità del 100%. In altri termini: per ottenere un risarcimento, l'avvocato Cicerone - difensore di Tizio - deve provare che il danno è imputabile a Caio in termini di assoluta certezza. Chiamiamo questo nesso di causa del 100% il "Nesso1". Cicerone omette di svolgere (o di svolgere adeguatamente) la domanda risarcitoria, che infine si prescrive.
A causa della prescrizione del proprio diritto al risarcimento, Tizio non potrà più ottenere tutela nei confronti di Caio. Tizio si rivolge quindi a un altro legale - l'avvocato Pompeo - per agire contro il predecessore collega Cicerone, a suo dire colpevole di aver fatto prescrivere il proprio diritto al risarcimento.

Supponiamo che, per la legge - o, più probabilmente, per la giurisprudenza - con riferimento alla responsabilità dell'avvocato per omissione, sia richiesta una prova in termini di probabilità del 51%. In altri termini: per ottenere un risarcimento, l'avvocato Pompeo - nuovo difensore di Tizio - deve provare che, più probabilmente che non, se il suo predecessore, avvocato Cicerone, avesse operato diligentemente, la domanda di Tizio contro Caio sarebbe stata accolta. Chiamiamo questo nesso di causa del 51% il "Nesso2".
Ebbene, ciò significa che l'avvocato Pompeo, nel giudizio civile di responsabilità professionale nei confronti dell'avvocato Cicerone, ha l'onere di convincere OGGI il giudice che sarebbe stato possibile ALLORA, con la diligenza richiesta all'avvocato, provare con certezza l'imputabilità del danno a Caio (Nesso1, del 100%). In definitiva, il nesso del processo patrocinato dall'avvocato Pompeo per Tizio nei confronti dell'avvocato Cicerone (Nesso2) è altro rispetto al nesso del processo che era stato patrocinato ALLORA dall'avvocato Cicerone per Tizio nei confronti di Caio (Nesso1).

Tuttavia, OGGI l'avvocato Pompeo è onerato di fare quanto avrebbe dovuto fare ALLORA l'avvocato Cicerone, ossia convincere OGGI il giudice che l'avvocato Cicerone, con la diligenza che gli era richiesta, avrebbe potuto provare ALLORA il Nesso1 in termini di certezza.Insomma: nel giudizio civile di responsabilità per errore professionale la parte danneggiata deve sostanzialmente fare - attraverso il proprio nuovo avvocato - ciò che si assume non sia stato adeguatamente e imputabilmente fatto dal precedente avvocato. Se, dunque, il precedente avvocato doveva provare un nesso di causalità fra la condotta di un terzo e il danno patito dalla parte assistita al fine di coltivare adeguatamente una domanda risarcitoria, e si assume che ciò non sia stato fatto adeguatamente e imputabilmente, non c'è alternativa a farlo adesso, adeguatamente.
Ciò significa che quel nesso di causalità, cioè il nesso originario (Nesso1), fra la condotta del terzo e il danno, deve essere provato nel giudizio civile di responsabilità; ciò non toglie che, ontologicamente, il nesso di causalità in tale successivo giudizio (Nesso2) è un altro, ossia il nesso fra la condotta negligente del legale e il danno patito dalla parte assistita.
Nondimeno – lo ripetiamo ancora – provare il nesso fra condotta negligente del professionista e danno (Nesso2) può imporre di tornare sul nesso originario, ossia quello fra condotta illecita del terzo e il danno patito dalla parte assistita (Nesso1), provandolo oggi, di fronte al giudice della causa civile di responsabilità, anche a prescindere da quello che il precedente legale aveva fatto nella causa originaria.

Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità professionale dell'avvocato. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!

Leggi anche: 
Avvocato ed errore professionale: come e quando chiedere il risarcimento
La responsabilità professionale dell'avvocato per mancato o tardivo appello
Obblighi informativi dell'avvocato - Rassegna (Cassazione e Tribunale di Verona) 
Se l'avvocato non appella nei termini - rassegna di giurisprudenza e dottrina

Non ci sono ancora commenti: commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy