Modifica delle condizioni di separazione
Quando si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione? Con quale procedura? Cosa succede in pendenza di divorzio? Nell’articolo diamo le prime risposte a questi quesiti, anche fornendo il link a ulteriori contributi sugli stessi temi.
Modifica delle condizioni di separazione: i presupposti
Per modificare le condizioni di separazione non basta la presenza di “fatti nuovi”; è necessario che tali “fatti nuovi” siano in grado di incidere concretamente sui presupposti alla base degli equilibri stabiliti dalle parti o dal giudice in sede di separazione.
Per quanto riguarda la modifica delle condizioni economiche il giudice valuterà, in particolare, se i fatti sopravvenuti e le nuove condizioni reddituali e patrimoniali delle parti siano idonei a incidere sul precedente assetto patrimoniale relativo al tempo della separazione. Ad esempio, la nascita di un nuovo figlio per il genitore obbligato al mantenimento non comporta automaticamente la riduzione del contributo stabilito per altri figli avuti in precedenza.
Per quanto riguarda, invece, le questioni che riguardano i figli – affidamento, collocamento, diritto-dovere di visita – parte della giurisprudenza ritiene che il genitore interessato possa sempre chiedere una modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale o dei provvedimenti stabiliti dal tribunale in caso di separazione giudiziale.
Modifica delle condizioni di separazione in corso di causa
Nel caso di separazione consensuale i coniugi depositano un ricorso contenente l’accordo di separazione avente ad oggetto la definizione di ogni aspetto personale (ad esempio: allontanamento di un coniuge dalla casa familiare) e patrimoniale (ad esempio: assegno di mantenimento del coniuge) del loro rapporto coniugale. Prima o nel corso dell’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale i coniugi possono modificare di comune accordo le iniziali condizioni di separazione. Se però i coniugi non sono d’accordo sulle modifiche da adottare non è possibile chiedere al giudice di modificare le condizioni contenute nel ricorso introduttivo contro la volontà dell’altro coniuge – quindi la separazione diventa necessariamente giudiziale.
Nel caso di separazione giudiziale (cioè introdotta da un coniuge in caso di conflitto con l’altro coniuge sugli aspetti della separazione) è ben possibile che, dopo la prima udienza, il presidente del tribunale prenda provvedimenti provvisori e urgenti (ad esempio: assegno di mantenimento del coniuge): il coniuge che li ritenga ingiusti può proporre reclamo alla corte d’appello per ottenere una modifica delle condizioni (per l’appunto provvisorie) di separazione.
Nel corso del procedimento, se emergono fatti nuovi (ad esempio: contrasti familiari di particolare importanza; modifica delle condizioni economiche dei coniugi), ciascun coniuge può chiedere al giudice istruttore di modificare i provvedimenti presidenziali e/o di assumere nuovi provvedimenti.
Una volta terminato il procedimento di separazione i coniugi sono obbligati a rispettare gli accordi omologati dal tribunale o i provvedimenti stabiliti dal giudice; per modificarli, il coniuge interessato deve proporre un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, che avrà la stessa procedura della separazione, cioè potrà essere anch’essa di tipo consensuale o giudiziale.
Modifica delle condizioni di separazione in pendenza di divorzio
Poiché la modifica delle condizioni di separazione e il divorzio sono due procedure autonome, è possibile che le due procedure si sovrappongano, cioè siano pendenti nello stesso momento davanti al tribunale. Nello specifico, è possibile ottenere uno specifico provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, anche se il divorzio è già stato promosso, tutte le volte in cui il giudice del divorzio non abbia già assunto provvedimenti aventi il medesimo oggetto.
Ad esempio, è possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento stabilito in fase di separazione anche se è già stato avviato il divorzio ma solo se il giudice del divorzio non abbia ancora assunto provvedimenti provvisori e urgenti relativi all’assegno divorzile.
La modifica delle condizioni di separazione ha efficacia retroattiva?
Quando una domanda viene presentata in tribunale la regola è che l’eventuale accoglimento abbia effetto dal giorno della domanda e che quindi abbia efficacia retroattiva.
Ad esempio, se oggi chiedo che sia revocato il mio obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, posso chiedere la restituzione delle somme corrisposte fin dal giorno della domanda anche se tale domanda viene accolta all’esito di un lungo giudizio (come spiegato in un precedente videoarticolo, relativo al mantenimento dei figli maggiorenni).
Come modificare le condizioni di separazione
1) Con un accordo stragiudiziale.
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione con un accordo di negoziazione assistita (con l’assistenza necessaria di un avvocato per parte) o con accordo davanti al sindaco (anche senza l’assistenza di avvocati) in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In merito alla negoziazione assistita: si tratta di una procedura disciplinata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, diretta a favorire una composizione bonaria della controversia.
La procedura inizia con un invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ossia a stipulare un accordo con il quale le parti si obbligano a cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, dandosi regole precise sullo svolgimento della procedura conciliativa.
L’eventuale accordo concluso al termine della negoziazione assistita produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti in tribunale.
2) Con un procedimento in tribunale.
I coniugi possono modificare di comune accordo le condizioni di separazione depositando un ricorso congiunto contenente le nuove condizioni di separazione. Come detto, in caso di disaccordo ciascun coniuge può depositare in autonomia un ricorso per chiedere al tribunale di verificare i presupposti di modifica delle precedenti condizioni di separazione.