Il socio di minoranza di fronte all'aumento del capitale sociale
Nell'ambito della dialettica interna di una società a responsabilità limitata, uno dei maggiori pericoli per il socio di minoranza è costituito dalla cosiddetta "dilution", ossia dall'aumento di capitale deliberato – ma, soprattutto, sottoscritto – dal solo socio di maggioranza.
In un altro videoarticolo abbiamo parlato del conflitto fra soci e amministratori, in particolare sul diritto di accesso ai documenti della società; in questo, ovviamente, ci riferiamo al conflitto tra soci.
Se è vero che a tutti i soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento disposto in proporzione alle proprie partecipazioni (proprio per evitarne la diluizione), può capitare che il socio di minoranza non intenda o non possa sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato, con la conseguenza che – ove vi provveda il solo socio di maggioranza – la sua partecipazione resterà quantitativamente inalterata ma proporzionalmente ridotta.
In mancanza di apposita delega statutaria che attribuisca agli amministratori il potere di deliberare l’aumento del capitale sociale (articolo 2481 c.c.), vi provvede l’assemblea dei soci “con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale” (articoli 2479 bis, comma 3, e 2479, comma 2, numero 4, c.c.). In altri termini, salva diversa previsione statutaria, il socio di maggioranza può di regola deliberare un aumento di capitale senza il consenso della minoranza e, anzi, nonostante il relativo dissenso.
Com'è evidente, il pericolo di abusi relativi all'aumento del capitale risiede nel fatto che il socio di maggioranza potrebbe disporre l'aumento allo scopo di ridimensionare il partner "sgradito", fino a estrometterlo di fatto, tramite la fissazione di un importo superiore a quello di cui costui disponga. In questo caso, infatti, l'aumento di capitale sarebbe sottoscritto dal solo socio di maggioranza, il quale rafforzerebbe ulteriormente la propria posizione dominante.
La giurisprudenza pare univoca nel negare al socio il diritto di recesso ex articolo 2473 c.c. anche se la diluizione della quota comporta di fatto una riduzione della rilevanza all'interno della compagine sociale: gli unici diritti sociali che, modificati da una deliberazione della maggioranza, autorizzano il socio di minoranza al recesso, sono infatti quei “particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili” che l'atto costitutivo attribuisce a “singoli soci” (articolo 2468, comma 4, c.c.) e non anche generici diritti spettanti a tutti i soci sulla base della propria partecipazione (Cass., sentenza n. 22349/2015).
In tale scenario, al socio di minoranza non resterebbe che impugnare la delibera di aumento del capitale eccependo la sua invalidità per abuso della maggioranza in danno del socio di minoranza (definito anche “eccesso di potere”); in tal caso, al giudice è concesso l'esame del merito della deliberazione assembleare e non solo della sua mera legalità formale, ciò allo scopo di stabilire quale sia stata la finalità della deliberazione.
La Cassazione (sentenza n. 9353/2003) ha infatti stabilito che la delibera di aumento di capitale è viziata ogniqualvolta appaia emulativa, ossia adottata a esclusivo beneficio del socio di maggioranza in danno di quello di minoranza, poiché ciò determinerebbe una violazione del principio generale di buona fede di cui all'articolo 1375 c.c.; al contrario, sarebbe legittima la delibera che, seppur lesiva in concreto dell'interesse di uno o più soci, sia però conforme a un interesse della società.
L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione (Cass., sentenza 27387/2005) ma la società può contrastare tale tesi dimostrando la sussistenza di un interesse sociale tale da giustificare l'operazione, anche se pregiudizievole per il socio di minoranza.
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