La circolazione dei debiti nella cessione e nell’affitto d’azienda: il debito per soccombenza in giudizio
La società Alfa intende trasferire alla società Beta il godimento della propria azienda ma le parti sono indecise tra cessione e affitto: Alfa è coinvolta in una causa contro Tizio e Beta non vuole rischiare che Tizio, in caso di condanna di Alfa, possa pretendere l’adempimento – e promuovere l’esecuzione forzata – nei propri confronti.
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L’articolo 2560 c.c. prevede espressamente che nel trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti – anteriori al trasferimento – inerenti all’esercizio dell’azienda stessa, non solo l’alienante ma anche l’acquirente, purché i debiti stessi risultino dai libri contabili obbligatori.
L’articolo 2560 c.c. prevede dunque un accollo cumulativo ex lege che implica la solidarietà automatica fra l’alienante e l’acquirente dell’azienda commerciale, sempreché i creditori non acconsentano alla liberazione dell’alienante (Cass. 4367/1998; Cass. 2108/1994).
La dottrina qualifica tale accollo dei debiti relativi all’azienda ceduta come conseguenza automatica della cessione, in forza del disposto dell’articolo 2560, comma 2, c.c.
Tale trasferimento automatico dei debiti è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che tende ad accogliere una concezione onnicomprensiva dell’azienda (Cass. 8219/1990; Cass. 360/1987).
Quid iuris in caso di sopravvenienza di un debito a seguito di condanna del cedente dell’azienda all’esito di un giudizio civile con terzi? Tale debito del cedente per soccombenza si trasmette al cessionario dell’azienda?
Parrebbe di sì: la giurisprudenza reputa infatti che, intervenuta la cessione, il cessionario sia chiamato in luogo del cedente nella titolarità del diritto litigioso, non solo in una prospettiva sostanziale ma anche processuale, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. (Trib. Milano, sentenza del 15 marzo 2001).
Tale disposizione processuale disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, affermando che la sentenza pronunciata nei confronti dell’alienante “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”, così confermando l’accollo del debito da parte dell’avente causa anche in questo specifico frangente.
La conclusione, però, cambierebbe in caso di affitto d’azienda: in tale ipotesi, la sentenza di condanna resa nei confronti della società locatrice non spiegherebbe i propri effetti nei confronti della società conduttrice.
Innanzitutto, è pacifico che l’articolo 2560 c.c. non estenda la propria portata al caso di affitto.
Ciò si evince dal chiaro tenore letterale della disposizione, che fa riferimento al solo trasferimento di azienda; inoltre, quando il legislatore ha ritenuto di applicare la disciplina della cessione d’azienda all’affitto, lo ha fatto espressamente, come nel caso di cui all’articolo 2558 c.c., il quale prevede il subentro nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda non solo in caso di trasferimento ma anche nel caso di affitto e di usufrutto di azienda (“Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto”).
La giurisprudenza maggioritaria conferma che l’articolo 2560 c.c. non trova applicazione nelle ipotesi di mero affitto e che, di conseguenza, l’affittuario non assume alcuna responsabilità nei confronti dei creditori dell’affittante, anche se nulla vieta alle parti di concordare diversamente in sede contrattuale (ex plurimis: Cass. 2386/1958; Cass. 3027/1981; Trib. Firenze, sentenza del 30 maggio 2011).
Soprattutto, la "successione a titolo particolare nel diritto controverso" di cui all'articolo 111 c.p.c. presuppone un fenomeno di alienazione che comporta il subentro di un diverso soggetto nella titolarità del diritto stesso, il che non avviene nel contesto dell'affitto in quanto fenomeno temporaneo che non determina alcun definitivo subentro.
In definitiva, nel caso di specie, Alfa e Beta potrebbero stipulare un contratto di affitto d’azienda per evitare che l’eventuale soccombenza in giudizio di Alfa nei confronti del terzo esponga Beta alle iniziative di costui in forza della sentenza di condanna.
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