Diritti di informazione e consultazione del socio di s.r.l. - parte 2
In questo precedente articolo si sono esaminati i principi generali che regolano l’esercizio del diritto di controllo da parte del socio di s.r.l.
Nel presente articolo si analizzano in concreto le due forme in cui tale diritto di controllo si articola, ossia il diritto d’informazione e il diritto di consultazione.
DIRITTO D’INFORMAZIONE
Il socio potrebbe voler raccogliere informazioni sulla gestione della società allo scopo di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Per questo gli amministratori mostrano talora una certa ritrosia a rendere le informazioni richieste, in particolare se delicate. In tale contesto, il socio è esposto al pericolo di essere considerato alla stregua di un disturbatore della quiete sociale.
In realtà, la richiesta di informazioni potrebbe anche rivelarsi strumentale rispetto a ulteriori e diverse iniziative – ad esempio, ove le informazioni siano essenziali per esercitare consapevolmente il diritto di opzione relativamente a un aumento di capitale, il diritto di recesso dalla società o, più frequentemente, il diritto di voto in assemblea (il diritto di informazione non spetta solo al socio con diritto di voto bensì, viste le plurime finalità cui è preordinato, a ciascun socio).
Quali sono le informazioni che il socio può legittimamente richiedere agli amministratori della società?
L’articolo 2046 c.c., con una formula molto lata, si riferisce alle “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”. La dottrina, con il fine di riempire di contenuto tale previsione, ha precisato che:
- il socio può anche presentare una richiesta generica (chiedendo, ad esempio, di essere informato sulla “situazione della società”) ma, in tal caso, sarà legittimo rispondere in modo altrettanto generico, in applicazione di un principio di sostanziale corrispondenza fra genericità del dato richiesto e della risposta fornita. Una richiesta d’informazione del tutto vaga potrebbe determinare un legittimo rifiuto da parte degli amministratori. In ogni caso, è pacifico che la richiesta non debba essere accompagnata da una motivazione.
- La richiesta può riguardare anche informazioni concernenti l’andamento della gestione da parte degli amministratori. Ad esempio, l’istanza può riferirsi ai rapporti di credito che la società intrattiene con le banche, nonché, più genericamente, alla situazione economico-finanziaria della società: in questo modo il socio può accertare il valore della propria partecipazione sociale. Altre richieste possono avere ad oggetto i contratti stipulati dalla società.
- Alla richiesta di informazioni gli amministratori possono dare risposta in forma orale o scritta. Apposite previsioni statutarie possono specificare le modalità con cui soddisfare la richiesta del socio, anche a seconda della natura e della quantità di informazioni richieste.
DIRITTO DI CONSULTAZIONE
Al pari del diritto di informazione, anche il diritto di consultazione ha un oggetto molto ampio: si estende a tutti i libri sociali e a tutta la documentazione attinente alla società, compresa quella relativa all’amministrazione. A parere della dottrina, fra tali documenti dovrebbero essere inclusi anche gli atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società.
Ovviamente, affinché il diritto di consultazione non venga svuotato di sostanza, è necessario che il socio sia posto nell’effettiva condizione di usufruire di tale diritto, per l’esercizio del quale può rendersi necessario l’accesso alla sede sociale. La dottrina ritiene quindi che tale diritto comprenda altresì il diritto di accesso alla sede della società, poiché, in linea di massima, è qui che vengono conservati i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Talvolta può risultare necessario anche porre personale qualificato a disposizione del socio affinché lo supporti nella ricerca dei documenti che gli occorrono. Talaltra il socio è invitato a prender visione della documentazione presso lo studio del consulente fiscale della società.
Al diritto di visionare i libri sociali e la documentazione si accompagna il divieto di asportare gli originali. Si ritiene che il socio possa fotocopiare il materiale visionato. Infatti, il diritto di consultazione sarebbe vanificato nella sua sostanza ove il socio non avesse la possibilità di estrarre copia di lunghi e complessi documenti sociali. Tale tesi è stata recentemente confermata dalla giurisprudenza di merito, per cui il diritto di cui all’articolo 2476 comma 2 c.c. include anche il diritto di ottenere copia della documentazione consultata (Trib. Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005). I costi delle fotocopie sono a carico del socio che effettua la richiesta.
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Sempre in tema di diritto societario:
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