PENSIONE DI REVERSIBILITÀ FRA CONIUGE SUPERSTITE E DIVORZIATO - LA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE
In questi tre precedenti articoli:
- CONIUGE SUPERSTITE, CONIUGE DIVORZIATO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - RIPARTIZIONE
- CONIUGE SUPERSTITE, CONIUGE DIVORZIATO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - VIDEO
- CONIUGE SUPERSTITE, CONIUGE DIVORZIATO, PENSIONE E BUONUSCITA - ASPETTI PROCESSUALI
abbiamo parlato della pensione di reversibilità e della sua ripartizione fra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato. Abbiamo anche elencato i criteri che il tribunale deve applicare per stabilire le quote da assegnare ai due soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Tali criteri si possono distinguere in un criterio principale e molteplici criteri correttivi.
Il criterio principale è costituito dalla durata dei matrimoni - cioè del matrimonio con il coniuge superstite e del precedente matrimonio con l'ex coniuge.
Fra i criteri correttivi principali ricordiamo:
- la differenza di età e le condizioni economiche di coniuge superstite ed ex coniuge;
- il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge durante i rispettivi matrimoni;
- l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato;
- la durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e del codice divorziato.
Con l'ordinanza numero 14383 del maggio 2021, la Cassazione ha confermato l'applicazione combinata del criterio principale e dei criteri correttivi.
Tuttavia, con riferimento alla convivenza prematrimoniale, la Cassazione ha precisato che essa deve essere considerata autonomamente e non solo per equilibrare il risultato che deriva dall'applicazione del criterio principale della durata del matrimonio; nel caso specifico, la convivenza non è stata valorizzata perché il coniuge superstite si era limitato a produrre in giudizio un certificato di residenza presso l'abitazione del coniuge defunto. Il coniuge divorziato, al contrario, aveva dimostrato in giudizio che la convivenza tra la controparte e l'ex marito non nasceva da un rapporto affettivo tra i due. La coabitazione esisteva solo perché, al tempo, il coniuge superstite era la collaboratrice familiare dell'ex marito.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la quota di pensione che può essere attribuita all'ex coniuge non deve essere necessariamente pari alla misura dell'assegno divorzile. Non esiste, infatti, una norma di legge che preveda che l'entità dell'assegno sia un limite rispetto alla quota di pensione riconoscibile all'ex coniuge.
Infine, la Cassazione ha stabilito che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla ripartizione della pensione di reversibilità, non deve esaminare tutti i criteri correttivi individuati dalla giurisprudenza né attribuire loro pari rilevanza: la valutazione del caso concreto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con la conseguenza che sarà onere della difesa delle parti valorizzare al meglio tutte le circostanze del caso, dando atto del risultato, ad esempio anche in termini numerici, dell'applicazione concreta dei diversi criteri.
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