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LA DIFFAMAZIONE DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

In questo articolo cerchiamo di capire cosa succede, sotto il profilo civilistico, in un caso di diffamazione online. 
Premesso che l'onore e la reputazione della persona rappresentano diritti costituzionalmente tutelati, nel caso di post, recensioni o commenti offensivi/denigratori/diffamatori, la persona offesa ha diritto al risarcimento del danno e ciò a prescindere dal fatto che ciò che viene scritto venga considerato da un giudice come reato. Ciò che conta è capire se il post, la recensione o il commento in questione costituisca un illecito civilistico, perché lesivo dell'altrui onore o reputazione, e non possa essere giustificato dall'esercizio di un diritto - come quello di cronaca o di critica. 

PRIMO STEP: LA RACCOLTA DELLE PROVE

Per gestire una controversia in materia di diffamazione online il primo step è costituito dalla raccolta delle prove della diffamazione che deve essere eseguita correttamente a livello tecnico-informatico, con apposizione di data certa, non solo con riferimento al contenuto censurato e al suo autore, ma anche con riferimento a ulteriori diffusioni e ad eventuali interazioni dello stesso contenuto.

SECONDO STEP: LA DIFFIDA

Il secondo step è costituito da una formale lettera di diffida, finalizzata alla rimozione del contenuto illecito e al risarcimento del danno subito. Già in questa prima fase è possibile attivare la procedura stragiudiziale di negoziazione assistita che, benché non obbligatoria, rappresenta uno strumento utile per invitare fin da subito la controparte a considerare seriamente la diffida e a nominare un avvocato di sua fiducia per raggiungere un accordo che eviti il rischio di un contenzioso lungo e costoso.

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TERZO STEP: LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Se la negoziazione non viene svolta o ha esito negativo, prima di promuovere una causa, è comunque necessario attivare la procedura di mediazione perché tale procedura è considerata "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" - cioè, obbligatoria prima di agire in giudizio. Con l'ausilio del mediatore - "terzo e imparziale" rispetto alle parti - è possibile individuare un punto d'incontro tra i contrapposti interessi e definire la controversia.

ULTIMO STEP: LA CAUSA

Se la mediazione ha esito negativo, non resta che agire o subire una causa civile di cui devono esserne attentamente analizzati i rischi e i costi. 
In caso di soccombenza dell'autore del post, della recensione o del commento in questione, quest'ultimo sarà obbligato a risarcire tutti i danni subiti dall'offeso, nonché a rimborsare le spese legali sostenute per la gestione della controversia in sede stragiudiziale in caso di mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo. Insomma, ancora una volta, prima di scrivere post, recensioni o commenti gratuitamente offensivi è meglio pensarci due volte.

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