Coniuge superstite, coniuge divorziato, pensione e buonuscita - aspetti processuali
Come devono l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite introdurre il giudizio per la ripartizione, fra loro, di pensione di reversibilità e buonuscita del de cuius? Deve l'ente previdenziale partecipare al giudizio?
In un precedente articolo abbiamo esaminato il tema del concorso del coniuge superstite e dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile rispetto alla pensione di reversibilità del de cuius.
In un altro articolo, invece, abbiamo esaminato il tema della buonuscita del de cuius e, in particolare, della disciplina applicabile ai diritti che spettano al coniuge superstite e/o l'ex coniuge titolare di assegno divorzile.
Sulla forma dell'atto introduttivo: atto di citazione o ricorso?
La domanda volta a ottenere una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine servizio da parte del coniuge divorziato e del coniuge superstite è oggetto di un procedimento in camera di consiglio che tipicamente si introduce con ricorso. D'altra parte, anche l'articolo 4 della legge sul divorzio, nel disciplinare le modalità della domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, opta per la forma del ricorso.
Con sentenza n. 3037/2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che poiché la legge sul divorzio prevede “l'adozione del rito camerale relativamente alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, il medesimo rito debba applicarsi anche in ordine al procedimento, previsto dal terzo comma del suddetto art. 9, per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, il quale incide sulla pronuncia di divorzio modificando la statuizione inerente al corrispondente assegno e sostituendo a questo la quota di pensione”.
L'ente previdenziale è litisconsorte necessario?
Nessuna disposizione di legge prescrive espressamente che l'ente previdenziale di riferimento partecipi al giudizio che abbia ad oggetto le pretese in questione. L'accertamento relativo alla sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario si effettua sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dalla parte. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti quei soggetti.
La funzione dell'istituto è infatti quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire il bene richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti; non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi – già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei propri confronti, di una pronuncia emessa a seguito del giudizio che li abbia ignorati.
In altre parole, il litisconsorzio è necessario solo quando il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio è inscindibile; non anche quando, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia in ordine ad esso può regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio lasciando impregiudicata la posizione degli altri.
Se nel giudizio che vede coinvolti il coniuge e il coniuge divorziato per la ripartizione della pensione di reversibilità e della buonuscita sia necessaria la presenza o meno dell'ente previdenziale erogante è questione che la Cassazione ha affrontato e risolto con sentenza n. 15111/2005, in cui ha stabilito che “La controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto”.
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