PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA CONIUGE SUPERSTITE ED EX CONIUGE DIVORZIATO
Cos'è la pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico erogato dall’INPS a determinati parenti di lavoratori o pensionati deceduti, già titolari di una posizione previdenziale INPS.
La legge sul divorzio prevede espressamente che una quota della pensione e degli altri assegni venga attribuita anche all'ex coniuge che sia titolare di un assegno di divorzio, tenendo conto della durata del rapporto.
Se in questa condizione si trovano più soggetti, il tribunale calcola le relative quote – e, quindi, ad esempio, stabilisce il rapporto tra la quota spettante all’ex coniuge titolare di un assegno di divorzio e quella spettante al coniuge di seconde nozze.
I criteri di ripartizione della reversibilità
La legge parla espressamente solo della “durata del rapporto” come criterio guida per fare il calcolo delle quote tra il coniuge superstite e coniuge o (addirittura!) più coniugi divorziati ma la realtà è ben più complessa di così...
Infatti, già nel 1999 la Corte Costituzionale precisava che il giudice deve sì “tener conto” dell'elemento temporale, al quale può essere anche riconosciuto un valore decisivo, ma tale criterio non è l’unico.
Per inciso: il criterio principale – cioè quello della durata del matrimonio – corrisponde alla “durata legale”, ossia al tempo trascorso tra la celebrazione del matrimonio e la sentenza di divorzio.
Nel tempo la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per così dire “correttivi” (v., da ultimo, Cass. n. 8263/2020), grazie ai quali effettuare un bilanciamento del caso concreto e quindi per evitare situazioni di squilibrio; tra questi criteri ricordiamo:
- il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia, alla cura dei figli, alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
- la durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e del codice divorziato (v., da ultimo, Cass. n. 5268/2020);
- l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato;
ancora - le condizioni economiche e personali del coniuge superstite e del coniuge divorziato;
infine, la differenza di età fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato e la conseguente capacità lavorativa di ciascuno.
Conoscere questi criteri correttivi può essere molto utile per instaurare una trattativa tra gli aventi diritto al trattamento pensionistico finalizzata a stabilire le quote di ciascuno in sede stragiudiziale; infatti, se fosse possibile raggiungere un accordo, le parti ben potrebbero agire in giudizio congiuntamente e ottenere dal tribunale la semplice ratifica delle quote concordate, il tutto con un evidente risparmio di tempi e di costi.
Sul giudizio da instaurare per ottenere la ripartizione della reversibilità
Due precisazioni sulla fase giudiziale:
- il tribunale competente è quello dell'ultima residenza del de cuius;
- l'INPS deve essere parte del procedimento in quanto dovrà erogare il trattamento pensionistico nella misura che il tribunale deciderà all'esito del giudizio.
Con la recente sentenza n. 9493/2020, la Suprema Corte ha (i) ribadito la necessità della partecipazione al giudizio dell'ente erogatore, (ii) dichiarato la nullità dell'intero processo e (iii) cassato le sentenze di primo e secondo grado, in quanto rese solo nei confronti del coniuge superstite e divorziato
Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un’intera sezione dedicata al diritto di famiglia.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!
--
AGGIORNAMENTO DELL'1 SETTEMBRE 2022
Con l’ordinanza n. 25369 del 25 agosto 2022 la Cassazione ha ribadito che la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite deve avvenire applicando sia il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, sia i criteri correttivi individuati dalla giurisprudenza tra cui: l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato; le condizioni economiche di entrambi i soggetti e la durata della convivenza antecedente al matrimonio con il de cuius.
--
Sempre in tema di pensione di reversibilità:
CONIUGE SUPERSTITE, CONIUGE DIVORZIATO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - RIPARTIZIONE
CONIUGE SUPERSTITE, CONIUGE DIVORZIATO, PENSIONE E BUONUSCITA - ASPETTI PROCESSUALI
e in tema di trattamento di fine servizio (c.d. buonauscita):
CONIUGE SUPERSTITE, CONIUGE DIVORZIATO E BUONUSCITA - QUALE DISCIPLINA?
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *