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L'ex coniuge divorziato del de cuius ha diritto di percepirne l'indennità di fine servizio (cosiddetta buonuscita)? Se sì, in base a quale disciplina?

Nel precedente articolo si è esaminato il tema del concorso del coniuge superstite e dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile rispetto alla pensione di reversibilità del de cuius.

Oggetto del presente articolo è invece il tema della buonuscita del de cuius e, in particolare, della disciplina applicabile ai diritti che su di essa vantano il coniuge superstite e/o l'ex coniuge titolare di assegno divorzile.

L'articolo 2122 c.c. stabilisce che “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado” e, così:

- considera la morte del titolare della buonuscita;

- non considera l'ex coniuge divorziato tra gli aventi diritto.

L'articolo 12 bis, primo comma, della legge sul divorzio stabilisce che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza” e, così:

- considera l'ex coniuge divorziato tra gli aventi diritto;

- non considera la morte del titolare della buonuscita.

L'articolo 9, terzo comma, della legge sul divorzio stabilisce che “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5” e, così:

- considera l'ex coniuge divorziato tra gli aventi diritto;

- considera la morte del titolare non della buonuscita ma di “pensione e altri assegni”.

Posto che la legge sul divorzio ha inteso colmare il vuoto normativo del codice civile, resta da chiedersi, con riferimento al diritto dell'ex coniuge divorziato rispetto alla buonuscita del de cuius, se debba essere preferita l'applicazione:

- dell'articolo 9, che prende in considerazione l'ipotesi della morte del titolare di determinati emolumenti senza tuttavia ricomprendervi espressamente anche la buonuscita;

- dell'articolo 12 bis, che si occupa espressamente del diritto dell'ex coniuge alla buonuscita senza tuttavia prendere in considerazione lo scenario mortis causa.

Come nella migliore tradizione dell'elaborazione normativa italiana, insomma, tre disposizioni non sono sufficienti a fornire espressamente la soluzione al caso concreto della situazione dell'ex coniuge divorziato del de cuius rispetto alla relativa buonuscita; nella migliore tradizione della giurisprudenza italiana, le risposte dei giudici sono state molteplici e discordanti.

Poiché l'articolo 12 bis della legge n. 898/1970 si riferisce alla quota del trattamento di fine servizio “percepita” dal coniuge divorziato, si è talora dubitato che tale disposizione si applichi al caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa di morte (ipotesi in cui, obiettivamente, il trattamento non viene più “percepito” dal dipendente), con conseguente applicazione dell'articolo 9 (nel novero degli “altri assegni” ivi considerati).

Con sentenza n. 9387/1993 la Cassazione ha stabilito che “l'articolo 12 bis trova applicazione nell'ipotesi in cui il decesso del dipendente sia successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro. La norma regola, quindi, il concorso dei due ex coniugi sull'indennità di fine rapporto già acquisita nel patrimonio del coniuge ex dipendente”. Tale impostazione – favorevole all'applicazione dell'articolo 9 della legge sul divorzio – è stata confermata da: Cass. n. 6984/1998; Cass. n. 1222/2000; Cass. n. 23880/2008; Trib. Roma del 3 agosto 2016.

Con sentenza n. 285/2005 la Cassazione ha stabilito che “L'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987, a norma del quale l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 898 ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro", trova applicazione anche nella ipotesi di decesso dell'obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi in cui il t.f.r. sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 2122 cod. civ. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di fine rapporto (coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l'ex coniuge. Ed infatti, la citata disposizione codicistica, anteriore alla entrata in vigore della legge sul divorzio, si limita a disciplinare l'attribuzione del t.f.r. in caso di morte del lavoratore, mentre l'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 si inserisce nel plesso normativo concernente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsione della spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di una quota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r. dovuto all'altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva della sussistenza del suo diritto all'assegno divorzile ed a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze. Ne consegue la irragionevolezza di una opzione ermeneutica che escluda il diritto dell'ex coniuge ad una quota della indennità per il servizio già prestato, maturata dall'altro coniuge, per effetto di una circostanza accidentale, quale il decesso di quest'ultimo in costanza del rapporto di lavoro”.

Tale impostazione – favorevole all'applicazione dell'articolo 12 bis della legge sul divorzio – è stata confermata da: Cass. n. 8477/1997; Cass. n. 12426/2000; Cass. n. 1057/2002; Cass. n. 285/2005; Corte d'appello di Bologna 7 luglio 2014.

La prima impostazione si lascia preferire: nei casi in cui ha esaminato l'ambito di applicazione sia dell'articolo 9 sia dell'articolo 12 bis della legge sul divorzio, infatti, la Cassazione ha espressamente indicato che la prima disposizione regola il caso in cui il rapporto di lavoro è cessato (e, dunque, il diritto alla buonuscita è sorto) per causa di morte (cfr. Cass. n. 9387/1993: “l' art. 12 bis della legge n. 898/70, introdotto dalla  legge n. 74/87 , trova applicazione nell'ipotesi in cui il decesso del dipendente sia successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro. La norma regola, quindi, il concorso dei due ex coniugi sull'indennità di fine rapporto già acquisita nel patrimonio del coniuge ex dipendente”).

Al contrario, allorché ha propeso per l'applicabilità della seconda disposizione, la Cassazione lo ha fatto senza prendere in considerazione l'alternativa fra articolo 9 e articolo 12 bis (cfr. Cass. n. 285/2005). D'altra parte, l'articolo 9 della legge sul divorzio considera persino l'ipotesi del concorso tra coniuge divorziato titolare di assegno e coniuge superstite rispetto alla buonuscita del de cuius, ipotesi per la quale indica nella "durata del rapporto" il criterio principale di ripartizione (lo stesso che rileva per la ripartizione della pensione di reversibilità, come illustrato nel precedente articolo).

In definitiva, il riferimento agli “altri assegni” di cui all'articolo 9 della legge sul divorzio ricomprende tutti gli emolumenti al cui accantonamento in favore del lavoratore, come per la pensione, il coniuge divorziato ha contribuito in costanza del matrimonio, fra cui anche l'indennità di fine servizio (cosiddetta buonuscita).

Nel prossimo articolo si prenderanno in considerazione alcuni ulteriori aspetti di dettaglio sotto il profilo sostanziale e processuale.

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