PATTO DI NON CONCORRENZA TRA DIPENDENTE E DATORE DI LAVORO, CORRISPETTIVO E PROFILI DI INVALIDITÀ
In un video precedente abbiamo visto quali sono i requisiti essenziali del patto di non concorrenza tra datore di lavoro e dipendente, affinché sia valido:
1. Il patto deve risultare da atto scritto.
2. Il patto deve delimitare l'ambito del divieto ossia indicare in maniera specifica quali siano le attività che il lavoratore, una volta cessato il rapporto, non potrà svolgere oppure alternativamente i datori per cui non potrà lavorare, sempreché si tratti di potenziali concorrenti; inoltre, il patto deve delimitare anche l'estensione territoriale del divieto.
3. Il divieto deve essere limitato nel tempo: il vincolo non può essere superiore a 5 anni quando si tratta di dirigenti e a 3 anni negli altri casi;
4. Infine, il patto deve prevedere un corrispettivo a favore dell'ex dipendente parametrato al sacrificio che gli viene imposto: di regola il corrispettivo viene pagato al termine del rapporto di lavoro; tuttavia si è sviluppata una prassi secondo cui tale corrispettivo viene dilazionato in costanza del rapporto di lavoro, erogandolo “a rate” all'interno della busta paga.
Oggi approfondiamo il tema del patto di non concorrenza e, in particolare, l'aspetto relativo al corrispettivo e alle sue modalità di pagamento, attraverso l'analisi di un caso pratico.
Tizio, dipendente della società Alfa, decide di cambiare lavoro e comincia a lavorare per la società Beta, concorrente di Alfa.
Tizio, in costanza del rapporto di lavoro, aveva firmato con Alfa un patto di non concorrenza della durata di tre anni che, a parere di Alfa, sarebbe stato violato dall'ex dipendente nel passaggio alla società Beta.
Alfa cita Tizio in giudizio chiedendo al giudice la sua condanna alla restituzione delle somme che Tizio stesso aveva percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza e il pagamento di una penale particolarmente salata che il patto prevedeva proprio in caso di sua violazione.
In che modalità Tizio aveva percepito il corrispettivo?
Il patto prevedeva che il relativo corrispettivo fosse pagato al lavoratore direttamente in busta paga per tutta la durata del rapporto di lavoro, in rate mensili di 400 euro.
Quindi, per come era impostato il patto, al termine del rapporto di lavoro anche l'erogazione periodica del corrispettivo del patto di non concorrenza sarebbe stata interrotta.
Tale modalità di erogazione del corrispettivo implica che, se il lavoratore si fosse dimesso dal lavoro il mese successivo alla firma del patto di non concorrenza, il corrispettivo erogato in suo favore sarebbe stato pari al valore della sola prima rata, in questo caso di 400 euro, perché il patto non prevedeva un corrispettivo minimo garantito. Ciò a fronte di un vincolo di non concorrenza della durata di ben tre anni, con un'evidente sproporzione tra il corrispettivo percepito e il sacrificio imposto al lavoratore.
Tale patto è valido oppure no?
La giurisprudenza di merito, guidata dai giudici del foro di Milano, ha in molteplici occasioni reputato illegittima questa modalità di pagamento del corrispettivo; ciò perché il corrispettivo si era rivelato, di fatto, indeterminato in quanto, come detto, il patto non prevedeva l'erogazione di un corrispettivo minimo garantito. Secondo questo orientamento giurisprudenziale, la previsione di un corrispettivo minimo garantito sarebbe necessaria affinché il lavoratore possa valutare la congruità della remunerazione che gli viene data a fronte della rilevante limitazione della professionalità che gli viene imposta con il vincolo di non concorrenza.
In difetto, il corrispettivo sarebbe radicalmente indeterminato perché il suo ammontare dipenderebbe in misura rilevante dalla durata del rapporto di lavoro, senza garantire una somma minima al lavoratore: come detto, se Tizio si fosse dimesso dopo un mese dalla firma del patto di non concorrenza, avrebbe percepito una sola rata di 400 euro a titolo di corrispettivo, pur a fronte del gravoso sacrificio che il patto gli imponeva per ben tre anni. Per la giurisprudenza di merito, tale indeterminatezza del corrispettivo renderebbe il patto di non concorrenza radicalmente nullo.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha censurato il descritto l'orientamento delle corti di merito, sostenendo, al contrario, che il patto di non concorrenza che prevede l'erogazione del corrispettivo in busta paga, senza contemplare un corrispettivo minimo garantito, non è di per sé invalido se la somma in concreto percepita dal lavoratore come contropartita del vincolo di cui al patto è adeguata rispetto al sacrificio che gli viene imposto. In sostanza, la validità o la nullità del patto che non prevede un corrispettivo minimo garantito verrebbe stabilita di volta in volta, in concreto, a seconda del corrispettivo effettivamente incassato dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro.
Tale orientamento è stato significativamente criticato dalla dottrina, che ha osservato che una valutazione “a posteriori” della validità di un patto di non concorrenza implica, per definizione, che lo stesso patto potrebbe essere sia nullo che valido a seconda del momento in cui esso giunge alla valutazione del giudice, quando, invece, di regola, un contratto nasce nullo o nasce valido fin dal principio.
In ogni caso, è importante ricordare che anche quando il patto di non concorrenza viene dichiarato nullo sotto il profilo del corrispettivo, ciò potrebbe determinare delle conseguenze potenzialmente problematiche per il lavoratore. Se il patto è nullo, infatti, viene meno il vincolo in esso contenuto. Ma non solo: viene meno anche il diritto del lavoratore a trattenere le somme che ha percepito a titolo di corrispettivo – considerato che il lavoratore non sarà più vincolato per il futuro.
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