Indietro


In alcuni articoli precedenti - di cui trovate i link in calce - abbiamo parlato del patto di non concorrenza del lavoratore dipendente e, in particolare, ci siamo soffermati sui requisiti che il patto deve avere per essere valido. 

Ricordiamo che il patto di non concorrenza è quell'accordo per cui ci si obbliga, una volta cessato il rapporto, a non andare a lavorare per "la concorrenza".
 

Riassumiamo velocemente i requisiti che deve avere il patto del lavoratore dipendente per essere valido: 

  • il patto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità;
  • il divieto imposto al lavoratore deve essere delimitato in modo preciso sia sotto il profilo delle categorie di attività che il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, non potrà svolgere, sia sotto il profilo dell'estensione geografica del vincolo;
  • il vincolo non può avere una durata superiore a cinque anni quando il lavoratore è un dirigente; a tre anni in tutti gli altri casi;
  • e ultimo, ma sicuramente non per importanza, il patto deve necessariamente prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore, parametrato al sacrificio che gli viene imposto: il patto di non concorrenza del lavoratore dipendente è, dunque, invalido se non contempla un compenso per "ripagare" il lavoratore delle limitazioni che subisce. 
     

Passiamo ora al tema di questo video, ossia al patto di non concorrenza del lavoratore autonomo. Quali sono le differenze tra il patto del dipendente e quello del lavoratore autonomo? 

Anche il patto del lavoratore autonomo (ad esempio, il collaboratore con partita IVA) deve avere alcuni requisiti per essere valido, però questi requisiti sono significativamente diversi - e, lo anticipiamo, meno rigorosi - rispetto a quelli richiesti per la validità del patto del dipendente. 

Vediamoli uno per uno: 

  • la forma scritta è ancora richiesta, ma solo per finalità probatorie: ciò significa che il patto è valido anche se non è messo per iscritto - a differenza di quello del dipendente che, se stipulato solo oralmente, è del tutto nullo. Tuttavia, in un eventuale giudizio tra lavoratore ed ex datore di lavoro, l’esistenza del patto e il suo contenuto non potranno essere provati facendo ricorso a presunzioni o testimoni ma, appunto, solo attraverso la produzione del documento che contiene il patto;
  • anche il patto del lavoratore autonomo deve essere circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività lavorativa, al pari di quello del lavoratore dipendente;
  • la durata massima del patto del lavoratore autonomo è cinque anni. Così come avviene per il dipendente, anche per il lavoratore autonomo, se la durata del patto non è determinata oppure è superiore a cinque anni, il patto si considera valido solo per la durata di un quinquennio.

E il requisito del compenso? Come detto, il patto di non concorrenza del dipendente richiede, a pena di nullità, la previsione di un compenso a favore del dipendente, peraltro proporzionato al sacrificio che gli viene imposto. Per il lavoratore autonomo, invece, la legge nulla dice in materia di compenso: da tale mancanza la dottrina e la giurisprudenza deducono che il patto di non concorrenza del lavoratore autonomo – a differenza di quello del lavoratore dipendente – sia valido anche se non prevede un corrispettivo del lavoratore a fronte del sacrificio richiesto.

Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo tanti video dedicati al diritto commerciale. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!

--

Altri articoli in materia di patto di non concorrenza:

IL PATTO DI NON CONCORRENZA TRA IMPRESE

- REQUISITI DI VALIDITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

- PATTO DI NON CONCORRENZA E CORRISPETTIVO A FAVORE DEL LAVORATORE

- PATTO DI NON CONCORRENZA: UNA GUIDA COMPLETA

- PATTO DI NON CONCORRENZA: CINQUE CASI PRATICI

Guida completa:

- PATTO DI NON CONCORRENZA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy