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Chi realizza un'opera dell'ingegno a carattere creativo accede alla tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore; oltre a beneficiare dei c.d. diritti patrimoniali (che consistono nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'opera), l'autore è titolare anche dei cosiddetti diritti morali, disciplinati dagli articoli da 20 a 24 della legge sul diritto d'autore. 

A seguito di una breve panoramica in cui scopriremo quali sono le caratteristiche principali dei diritti morali, li vedremo "in azione" analizzando un recente caso che coinvolge da un lato il colosso Netflix e d'altro lato gli eredi del noto scrittore Conan Doyle, ideatore dell'investigatore più famoso del mondo, ossia Sherlock Holmes. 

Scopo dei diritti morali è tutelare la personalità dell'autore che si manifesta nella sua opera. In altri termini, il rapporto giuridico tra autore e opera non è meramente patrimoniale ma incide anche sui diritti della personalità dell'artista, che vengono inevitabilmente coinvolti. 

A differenza dei diritti di sfruttamento economico, i diritti morali connessi all'opera sono imprescrittibili; alla morte dell'autore possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli dell'autore defunto e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti. In mancanza di discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. Ognuno di loro può agire in giudizio a tutela dell'onore e della reputazione dell'autore, autonomamente, senza il consenso degli altri.

Inoltre, i diritti morali sono inalienabili, ossia non possono essere ceduti a terzi, né gratuitamente, né a titolo oneroso. Ne consegue che è nullo qualsiasi atto dispositivo del diritto morale d’autore.
I diritti morali sono altresì irrinunciabili: l'autore può decidere di non azionarli ma non può privarsene formalmente. 

Ma in cosa consistono in concreto i diritti morali?

- Nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera e, nel caso di opera anonima, di rivelarla; l'autore dell'opera deve essere riconosciuto come tale anche se decide di cedere i diritti patrimoniali connessi all'opera a terzi. 

– Nel diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione dell'opera.

– Nel diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano arrecare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. È controverso se, nel caso di cessione dei diritti patrimoniali, l’autore conservi la facoltà di opporsi alla distruzione dell’opera in forza dei diritti morali d’autore. Al momento l’opinione prevalente in giurisprudenza nega tale possibilità, in quanto si esclude che la distruzione dell’opera possa ledere l’onore o la reputazione dell’autore.

Torniamo ora a Netflix e a Sherlock Holmes.

Gli eredi di Conan Doyle hanno recentemente fatto causa a Netflix per il modo in cui il celeberrimo investigatore privato viene rappresentato nel nuovo film prodotto dalla piattaforma streaming, incentrato su un'immaginaria sorella di Holmes.
In particolare, gli eredi di Conan Doyle hanno ritenuto che il personaggio di Holmes sia eccessivamente distante dall'originale rappresentato nei romanzi: un detective troppo emotivo, che nulla avrebbe a che vedere con l'originale, dall'atteggiamento rigorosamente british e non sempre empatico. 

A parere degli eredi di Conan Doyle, tale riproduzione impropria del noto detective integrerebbe una lesione dei diritti morali dell'autore poiché non rispetterebbe l'identità che era stata, nel tempo, attribuita al personaggio di Sherlock Holmes e, di riflesso, quella del suo autore. 

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In tema di diritto d'autore:

- DIRITTO D'AUTORE E FOTO CONDIVISE SU INSTAGRAM: CASO DONALD GRAHAM CONTRO RICHARD PRINCE

FOTO SEMPLICI E ARTISTICHE DA GOOGLE - TUTELA DIRITTO D'AUTORE (CASO COX V MARRAS)

OPERA D'ARTE COME LOGO: SI PUÒ?

DIRITTO D'AUTORE - APPROPRIATION ART E CONTRAFFAZIONE (CASO FONDAZIONE GIACOMETTI CONTRO JOHN BALDESSARRI E FONDAZIONE PRADA)

 

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