DIRITTO D'AUTORE - APPROPRIATION ART E CONTRAFFAZIONE (CASO FONDAZIONE GIACOMETTI CONTRO JOHN BALDESSARRI E FONDAZIONE PRADA)
In un precedente articolo abbiamo parlato dell'utilizzo non autorizzato delle fotografie pubblicate da terzi su Instagram - il caso riguardava l'artista Richard Prince e il fotografo Donald Graham.
Prince aveva “rubato” uno scatto di Graham pubblicato su Instagram e aveva rivenduto il relativo screenshot per oltre 90.000 dollari, spacciando l'opera finale per sua.
Ebbene, Prince è uno dei tanti esponenti della cosiddetta appropriation art, ossia quella corrente artistica, inaugurata dai famosi Ready-made di Marcel Duchamp, in cui l'artista utilizza all'interno della propria opera oggetti, immagini o opere d'arte preesistenti, trasformandoli e modificandoli in modo più o meno pregnante o riproducendoli tout court.
Del resto, in una celebre frase passata alla storia, Picasso disse “un bravo artista copia, un grande artista ruba”.
Ciò che caratterizza l'appropriation art, insomma, è l'impiego da parte dell'artista di contenuti già di per sé protetti dalla legge sul diritto d'autore, con tutti i problemi giuridici che ne discendono.
In questo articolo tracceremo i confini tra appropriation art (legittima) e contraffazione (illegittima), attraverso l'analisi delle disposizioni della legge sul diritto d'autore e dell'orientamento della giurisprudenza italiana in tema di appropriazione dell'opera altrui.
Sul punto, la legge sul diritto d'autore non pare lasciare molti spiragli: infatti, ai sensi degli articoli 13 e 18, il diritto di riproduzione dell'opera spetta solo al suo autore, così come quello di elaborarla. L'articolo 4 prevede che tra le elaborazioni dell'opera siano comprese anche quelle di carattere creativo, ossia di natura artistica, che possono anch'esse accedere alla tutela autoriale, purché non pregiudichino i diritti esistenti sull'opera originaria - in altri termini, purché vi sia il consenso dell'autore dell'opera originaria.
Quindi, se ci si fermasse a una prima lettura della legge sul diritto d'autore, sembrerebbe che l'appropriation art sia una pratica illegittima che, in quanto tale, non può essere tutelata giuridicamente, poiché, di fatto, mera contraffazione.
E infatti, l'appropriation art, o approprazionismo, ha certamente fatto vacillare i criteri standard su cui si è da sempre fondato il giudizio di autenticità e originalità dell'opera d'arte in base alla legge sul diritto d'autore.
Tuttavia, la giurisprudenza si è mostrata all'avanguardia nella sua capacità di interpretare le disposizioni di legge in modo da adeguarle a un universo oggetto di continue evoluzioni qual è quello dell'arte contemporanea.
Mentre le corti statunitensi si sono trovate in molteplici occasioni a fare i conti con l'appropriation art, i casi italiani si possono ancora contare sulle dita di una mano e riguardano prettamente artisti stranieri.
La giurisprudenza italiana si è certamente ispirata a quella americana che, in questo contesto, ha fatto da "apripista” attraverso l'elaborazione della cosiddetta dottrina del fair use, ossia dell'utilizzo legittimo di opere già protette dal copyright.
Vediamo ora il caso principale affrontato dalla giurisprudenza nazionale in tema di appropriation art che vede coinvolti Fondazione Giacometti contro John Baldessarri e Fondazione Prada e che nella sua soluzione si è apertamente ispirato alla citata dottrina del fair use.
John Baldessarri, artista statunitense, aveva esposto presso Fondazione Prada di Milano l'installazione intitolata “The Giacometti Variations” in cui riproduceva la nota scultura Grande Femme dell'artista svizzero Alberto Giacometti, scultura che rappresenta l'immagine data dall'artista alla figura femminile, allungata, sottile e “scarnificata” per i rigori della guerra.
Baldessarri rivisita la Grande Femme ingigantendola, allungando ulteriormente la figura e vestendola con abiti sgargianti, per rappresentare la donna moderna, indotta all'estrema magrezza dalla moda, invitando quindi a una sarcastica riflessione sul moderno corpo femminile e sui riti ed eccessi del mondo del fashion.
Il fine dell'artista statunitense era quello di fare una “parodica citazione” delle sculture femminili di Giacometti, in chiave ironica e sarcastica.
Con ordinanza del 14 luglio 2011, il tribunale di Milano ha rigettato le domande della Fondazione Giacometti e statuito che l'installazione di Baldessarri non costituisce contraffazione, bensì un'opera dotata del requisito della novità e, in quanto tale, meritevole di essere autonomamente tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
A parere del tribunale, infatti, l'intervento materiale dell'artista statunitense sull'opera originaria è stato consistente.
Inoltre, anche l'utilizzo dell'immagine della donna rappresentata appare drasticamente trasformato: come detto, mentre la scultura di Giacometti vuole esprimere la magrezza dovuta alla tragica povertà che aveva caratterizzato il dopoguerra, quella di Baldessarri rappresenta la donna magra non per le privazioni del conflitto bellico ma per le esigenze severe imposte dalla moda.
Insomma, Baldessarri aveva trasformato l'opera di Giacometti sia sul piano materiale, sia su quello concettuale: il risultato è un'opera creativa, dotata di un autonomo valore artistico.
Il tribunale, inoltre, richiamando anche la dottrina americana in tema di fair use ha distinto tra:
- i casi di “rivisitazione” di un'opera d'arte al fine di farne una rielaborazione critica o parodistica, in cui vi è una trasformazione dell'opera originale mediante un riconoscibile apporto creativo;
- i casi di contraffazione, che consistono, invece, nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione.
A parere del tribunale, si distingue tra rielaborazione creativa e contraffazione non solo e non tanto evidenziando le identità e le somiglianze con l'opera originale, bensì considerando se l'opera derivata nel suo complesso, pur riproducendo — tanto o poco — l'opera originale e comunque ispirandosi a questa, se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso. Si deve distinguere, quindi chi copia, riproduce illecitamente un'opera altrui (la contraffazione) e chi reintepreta quest'opera al fine di tradurla in un'espressione artistica diversa, di per sé creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio.
Infine - ed è questo il punto più significativo, in cui la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione evolutiva della legge sul diritto d'autore - il tribunale ha ulteriormente distinto tra:
- elaborazioni di carattere creativo di un'opera protetta dal diritto d'autore, per le quali vi è comunque la necessità del consenso dell'autore dell'opera originaria, ai sensi dell'articolo 4 della legge sul diritto d'autore;
- e altre elaborazioni che sono talmente creative da costituire loro stesse opere nuove e originali, rispetto alle quali l'opera preesistente ha contribuito a dare solo uno spunto: per queste elaborazioni non occorre la preventiva autorizzazione dell'autore dell'opera originaria, poiché esprimono una differente “funzione estetica” che le rende degne di autonoma tutela.
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In tema di diritto d'autore:
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