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Capita di frequente che imprenditori, web agency e freelance ci richiedano un parere sulla possibilità di ricorrere a spunti tratti da opere d'arte come logo per un'attività commerciale.

Infatti, l'opera d'arte, proprio perché immediatamente riconoscibile da parte del pubblico, può sembrare la scelta vincente per promuovere e rappresentare un'attività imprenditoriale.

Spesso non si intende riprodurre integralmente l'opera ma piuttosto modificarla graficamente, allo scopo di sfruttare economicamente il prodotto di tale operazione.

Chiunque intenda ricorrere a tale stratagemma dovrà fare i conti con il diritto d'autore e le relative limitazioni.

In particolare, l'autore può rivendicare nei confronti dell'opera due categorie di diritti.

Innanzitutto l'autore è titolare del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato, oltre che del diritto esclusivo di riprodurla.

L'autore può sempre disporre dei diritti di utilizzazione economica (nonché degli altri diritti connessi aventi carattere patrimoniale), che possono essere alienati o trasmessi a terzi, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, dopodiché si estinguono.

Sono invece inalienabili, perpetui, e possono essere fatti valere senza limite di tempo anche dai prossimi congiunti dell'autore defunto, i c.d. diritti morali connessi all'opera, che si concretizzano nel diritto di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi sua deformazione, mutilazione o altra modificazione, oltre che a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa essere pregiudizievole rispetto all'onore o alla reputazione dell'autore.

La violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera e dei diritti morali legittima l'autore (o il suo avente causa) ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, e la distruzione o la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione.

Tipicamente un lavoro di post-produzione sull'opera consiste proprio in una sua modificazione cui l'autore (o il suo avente causa) può legittimamente opporsi: affinché l'opera di post-produzione sia legittima e quindi possa essere sfruttata economicamente sarebbe necessario il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa (anche dietro corresponsione di un compenso).

Infine, anche l'opera di post-produzione, se è legittima e presenta tratti di originalità, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore quale “elaborazione di carattere creativo di un'altra opera”.

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In tema di diritto d'autore:

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FOTO SEMPLICI E ARTISTICHE DA GOOGLE - TUTELA DIRITTO D'AUTORE (CASO COX V MARRAS)

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