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Ho commissionato un logo e un sito web a una web agency. Ora è tutto mio e ne faccio ciò che voglio, giusto?

Nei nostri articoli e video ripetiamo spesso due concetti: uno, che “prevenire è meglio che curare”; due, che un ottimo strumento per prevenire è il contratto.
Questi due concetti si applicano alla perfezione alla tipica situazione patologica che si verifica nel rapporto fra committente e web agency.

Esempio concreto: una società commissiona a una web agency per la realizzazione di un logo e di un'immagine coordinata.
La web agency formula un preventivo – appunto – per “realizzazione di logo e immagine coordinata” e la società lo accetta.
Passa un mese, la società ottiene il file del logo in formato vettoriale, gli esecutivi di blocchi, buste, biglietti da visita, salda il corrispettivo e ognuno va per la sua strada.
Sei mesi dopo, la società decide di far realizzare e pubblicare il proprio sito internet, per cui contatta un programmatore, il quale formula il solito preventivo che la società accetta.

Quando il chiede alla società di fornire il logo per poterlo armonizzare con il layout e la grafica del sito internet, la società gli fornisce tutti i file che aveva ricevuto dalla web agency; con l'occasione, poi, società e programmatore decidono di rivisitare leggermente logo e immagine coordinata per una migliore visualizzazione on-line.

Nella gran parte dei casi tutti questi passaggi avvengono in assoluta buona fede: la società è convinta di aver definitivamente acquistato uno o più beni, esattamente come avviene per la cancelleria, o le capsule di caffè; la web agency ha fornito i file confidando che un giorno si sarebbe occupata anche del sito internet della società; il programmatore, a sua volta, dà per scontato che la società sia titolare dei diritti di utilizzazione del logo e dell'immagine coordinata.

Quando si è trattato di regolare i singoli rapporti (web agency – società e società – programmatore), nessuno dei protagonisti si è preoccupato di stabilire ex ante quale fosse esattamente l'oggetto del contratto, quali fossero in particolare i diritti della parti, quale fosse la disciplina della proprietà intellettuale di quanto realizzato. D'altra parte, se i protagonisti in questione fossero stati consapevoli della complessità della materia da regolare e dei rischi conseguenti, non avrebbero utilizzato dei preventivi o dei moduli d'ordine ma dei veri e propri contratti commerciali.
Ormai, però, è troppo tardi: la web agency scopre che è on-line il nuovo sito internet della società; che il logo creato è stato modificato e, per così dire, rovinato; che l'immagine coordinata pensata per i biglietti da visita è stata sfruttata per la grafica del sito internet.

La web agency contatta quindi un avvocato esperto della materia, il quale chiede di ricevere copia del contratto stipulato con la società e scopre che le parti avevano sottoscritto solo un preventivo, senza disciplinare la proprietà intellettuale e il diritto di sfruttamento economico di quanto realizzato. Il documento, infatti, si limita a prevedere, testualmente: “realizzazione di logo e immagine coordinata”.

Se ne dovesse nascere una controversia, come finirebbe?
La società può mantenere on-line il sito che sfrutta l'immagine coordinata creata dalla web agency?
La società può continuare a utilizzare on-line il logo creato dalla web agency e per giunta modificato?
Il programmatore che ha realizzato il sito internet ha qualche responsabilità?

A tutte queste domande risponderemo in un prossimo video. Nel frattempo, condividiamo l'unica certezza, ossia che le spese legali che le parti dovranno sostenere per gestire la controversia sarebbero state meglio investite nella predisposizione di contratti commerciali che averebbero evitato del tutto la controversia stessa – peraltro, con un ulteriore vantaggio: l'investimento in contratti professionali si ammortizza nel tempo e contribuisce all'immagine di chi li utilizza; le spese per difendersi in una controversia sono quasi sempre uno spreco.

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Per approfondire il tema, assai frequente, della titolarità del diritto di sfruttamento economico delle creazioni del lavoratore autonomo su committenza, in assenza di un contratto (male!), suggeriamo questi contributi:

DIRITTO D'AUTORE: DI CHI SONO I DIRITTI ECONOMICI DELLE OPERE CREATE SU COMMITTENZA? PRIMA PARTE

DIRITTO D'AUTORE: DI CHI SONO I DIRITTI ECONOMICI DELLE OPERE CREATE SU COMMITTENZA? SECONDA PARTE

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