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Sei un artista o un creativo e ti hanno chiesto di realizzare un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore.

La domanda che dovresti porti è: a chi appartengono i diritti d'autore connessi all'opera? 

Innanzitutto, una precisazione: di quali diritti stiamo parlando? 

La legge sul diritto d'autore riconosce due categorie di diritti derivanti dalla creazione di un'opera dell'ingegno:
- i diritti morali (che comprendono, ad esempio, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera; il diritto di opporsi a ogni sua modificazione);
- e i diritti economici: solo chi è titolare dei diritti economici può sfruttare l'opera commercialmente (ad esempio, vendendola a terzi, riproducendola su un catalogo che poi verrà venduto al pubblico, e così via). 

Ebbene: in questo e in un prossimo articolo parleremo esclusivamente della sorte dei diritti economici relativi alle opere create su committenza. I diritti morali, infatti, sono inalienabili: possono appartenere solo all'autore dell'opera, non possono essere trasferiti al committente e, alla morte dell'artista, si trasmettono agli eredi
Chiarito che parleremo solo dei diritti d'autore di natura economica, cerchiamo ora di capire a chi spettino i diritti economici di un'opera realizzata su committenza. 

La legge sul diritto d'autore tratta questo argomento solo in riferimento alle opere dell'ingegno realizzate dal lavoratore dipendente; nulla dice invece in relazione alle opere realizzate su committenza dal lavoratore autonomo. 

Ai sensi degli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d'autore, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore (ossia il software), la banca dati e il disegno industriale creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. 
Anche se la legge sul diritto d'autore fa riferimento esclusivo a queste tre categorie di opere dell'ingegno (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il principio secondo cui i diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate dal lavoratore dipendente appartengono al datore di lavoro si estenda a tutte le opere dell'ingegno, ossia, ad esempio, alle fotografie, agli spartiti musicali, alle opere letterarie, ai progetti architettonici e così via, ovviamente se realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
 
E se l'opera venisse, invece, commissionata a un lavoratore autonomo, ossia, ad esempio, al titolare di una partita iva nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera? 
Il problema non si pone se il contratto specifica espressamente quali diritti si trasmettono al committente e quali diritti rimangono in capo all'autore. Ma se non c'è un contratto, come stabilire a chi spettino i diritti economici fra il committente e l'autore dell'opera? 

Sul punto, la legge sul diritto d'autore non dà una risposta; fra le soluzioni possibili, ecco le principali elaborate da dottrina e giurisprudenza:

1. Una prima tesi prevede che, salva diversa pattuizione, si trasferiscono al committente solo i diritti economici connessi all'oggetto e alle finalità del contratto. Cosa significa? Ad esempio, se l'accordo tra committente e artista prevede che il creativo debba realizzare un'immagine con lo scopo di stamparla su poster poi rivenduti dal committente, lo stesso committente non potrà usare la stessa immagine per applicarla su magliette destinate alla vendita. 
In altri termini, se il committente intende fare un uso dell'opera diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dal contratto, dovrà (i) chiedere il permesso all'artista e (ii) pagargli un compenso ulteriore. 
 
2. Una seconda opinione prevede che, così come avviene per i diritti di opere create dai lavoratori dipendenti, anche nei rapporti di lavoro autonomo tutti i diritti vengano trasferiti automaticamente al committente, anche in assenza di un contratto che lo specifichi. Secondo questa tesi, quindi, il committente acquista tutti i diritti economici sull'opera e può sfruttarla economicamente come meglio ritiene.

Però attenzione: la legge sul diritto d'autore prevede espressamente che il trasferimento dei diritti economici dell'opera può essere provato solo per iscritto. Quindi, in ogni caso, il committente di un'opera, per precauzione, dovrebbe premunirsi di un contratto scritto in cui si preveda espressamente la cessione di tutti i diritti economici senza alcuna limitazione. Infatti, se manca un contratto scritto, il committente avrà maggiore difficoltà a tutelarsi se viene messa in discussione la liceità dell'esercizio dei diritti di sfruttamento economico dell'opera.

In realtà, il principio appena esposto è stato recentemente sconfessato dalla giurisprudenza, che ha ritenuto non essenziale la prova scritta per la cessione di diritti economici nell'ipotesi di opera su commissione in quanto i diritti di utilizzazione economica sarebbero acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della realizzazione dell'opera. 
Questa opinione giurisprudenziale, tuttavia, non cambia il principio secondo cui un contratto di prestazione d'opera ben scritto, che specifica la sorte dei diritti d'autore, tutela entrambe le parti e previene future liti. 

Ciò chiarito, quale delle tesi interpretative esposte è quella corretta?

Come detto, la legge sul diritto d'autore non dà una risposta. Nel prossimo articolo cercheremo di avvicinarci a una soluzione del problema analizzando un recente intervento del legislatore in materia di cessione dei diritti d'autore delle opere create su committenza dai lavoratori autonomi. 

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Sullo stesso tema:

DIRITTO D'AUTORE: DI CHI SONO I DIRITTI ECONOMICI DELLE OPERE CREATE SU COMMITTENZA? SECONDA PARTE

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