DIRITTO D'AUTORE: DI CHI SONO I DIRITTI ECONOMICI DELLE OPERE CREATE SU COMMITTENZA? SECONDA PARTE
Sei un artista o un creativo e ti hanno chiesto di realizzare un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore. Hai realizzato l'opera e ora ti chiedi se hai ceduto o meno tutti i diritti economici al committente.
In un precedente articolo, abbiamo cercato di scoprire a chi appartengono i diritti economici di un'opera realizzata su committenza per il caso in cui non ci sia un contratto scritto a specificare se tali diritti (i) vengono trasferiti al committente oppure (ii) rimangono in capo all'autore.
Riassumendo: la legge sul diritto d'autore nulla dice sulla sorte dei diritti economici delle opere realizzate dal lavoratore autonomo nell'ambito di un contratto di committenza. Per colmare il silenzio del legislatore, si sono diffuse diverse tesi.
Una prima tesi prevede che in caso di opera realizzata su commissione si trasmettano al committente solo i diritti economici connessi all'oggetto e alle finalità del contratto. In base a questa tesi, se il committente volesse fare un uso dell'opera diverso e ulteriore rispetto agli accordi, dovrà (i) chiedere il permesso all'artista e (ii) pagargli un compenso aggiuntivo.
Una seconda tesi prevede invece che, in forza dell'accordo tra committente e artista, tutti i diritti economici dell'opera si trasferiscano automaticamente in capo al committente, che potrà fare dell'opera ciò che vuole, al di là dell'uso prescritto nel contratto.
Quale tesi è quella giusta?
Come detto, la legge sul diritto d'autore non dà una risposta.
In questo video cerchiamo di individuare una possibile soluzione del problema analizzando un recente intervento del legislatore.
Si tratta della legge 81 del 2017 sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
L'articolo 4 di questa legge si occupa dell'opera creata su committenza dal lavoratore autonomo nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera;
nello specifico, prevede che, salvo il caso in cui l’opera sia prevista come oggetto del contratto di prestazione d'opera e a tale scopo compensata, i diritti economici delle opere realizzate nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo.
Quindi: se il contratto ha ad oggetto proprio la realizzazione dell'opera, i diritti economici dovrebbero appartenere al committente. Altrimenti, rimangono in capo all'autore.
Però, a ben vedere, la disposizione non ci dice quali diritti economici si trasmettono al committente in forza del contratto: tutti o solo quelli connessi all'oggetto e alle finalità del contratto?
Proviamo a fare un esempio: un content creator si accorda con un imprenditore, suo committente, per la realizzazione di un'immagine che l'imprenditore, in forza del contratto, dovrebbe usare come logo da inserire nel proprio sito web.
Può l'imprenditore usare la stessa immagine per applicarla su tutta la sua brand identity, composta ad esempio da carta intestata, blocchi, matite, penne, il tutto peraltro fornito da una terza agenzia e non dall'artista che ha creato l'immagine?
Sì, se con il contratto di prestazione d'opera vengono ceduti tutti i diritti economici.
No, se con il contratto di prestazione d'opera vengono ceduti solo i diritti connessi all'oggetto e alle finalità del contratto (che in questo caso riguardava solo la creazione di un immagine da inserire nel sito web dell'imprenditore).
Pare, dunque, che anche questo intervento del legislatore non sia servito a mettere un punto alla questione e che non sia ancora possibile stabilire con certezza quale delle due interpretazioni sia quella corretta.
Tuttavia, come visto nel video precedente, la giurisprudenza, nel caso di opera realizzata su commissione, ha in più occasioni stabilito che tutti i diritti economici dell'opera vengono acquisiti in automatico dal committente per effetto della realizzazione dell'opera stessa. E, ciò, anche se il committente non è in grado di provarlo esibendo un contratto scritto.
Dunque, riprendiamo l'esempio di prima del content creator che realizza un'immagine per un fine ben preciso (la pubblicazione sul sito web dell'imprenditore) e poi scopre che l'imprenditore ha applicato quella stessa immagine a tutta la sua brand identity (i) senza chiedergli il permesso, (ii) senza pagargli un compenso aggiuntivo e (iii) affidandosi a un terzo fornitore.
Il creativo cita in giudizio l'imprenditore per aver fatto uso illecito dei suoi diritti d'autore.
Se il giudice applicasse il principio secondo cui tutti i diritti economici dell'opera vengono acquisiti in automatico dal committente per effetto della realizzazione dell'opera stessa, darebbe ragione al committente e l'artista rimarrebbe con un pugno di mosche.
E allora non resta che ribadire quanto andiamo dicendo da sempre: sia dal lato del creativo, sia dal lato del committente, il modo più efficace per tutelarsi è redigere un contratto scritto che indichi espressamente quali diritti sono ceduti al committente e quali, invece, rimangono in capo all'autore.
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