CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA E APPLICAZIONE DELL’IVA - PARTE 1
I PROCESSI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DEI MEDICI SPECIALISTI IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha notificato numerosi processi verbali di contestazione nei confronti di altrettanti medici chirurghi specialisti in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica con riferimento all’applicazione dell’IVA sulle prestazioni mediche svolte da costoro nell’ambito della propria attività professionale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha contestato ai predetti medici chirurghi di non aver applicato l’IVA alle operazioni svolte sui propri pazienti in violazione della legge, sul presupposto che tali operazioni:
non fossero finalizzate ad alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie che richiedessero un intervento di natura estetica;
ma, al contrario,
rientrassero nel novero delle prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica e/o plastica a contenuto meramente cosmetico che, per tale ragione, non sono considerate esenti ai fini IVA.
La norma tributaria di riferimento è l’articolo 10, comma 1, n. 18, d.p.r. n. 633 del 1972, che considera esenti dall’IVA solo “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Su questo tema si sono pronunciate, nel tempo e a più riprese, la Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione e la stessa Amministrazione Finanziaria – quest’ultima, in particolare, con la circolare 4/E del 2005, ai sensi della quale “Le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da iva in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone”; tale affermazione conduceva la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nell’ambito di una Comunicazione del 2005 avente ad oggetto “circ. n. 4/E del 28 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate – Prestazioni mediche esenti iva – sentenze della Corte di Giustizia europea”, ad affermare che “le prestazioni di medicina estetica sono esenti iva in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della persona”.
Il contenuto di tale circolare non è mai stato superato negli anni – neanche dopo l’ambigua sentenza della Corte di Giustizia 21 marzo 2013, causa C- 91/12, PFC Clinic AB – e costituisce da sempre un indirizzo di riferimento per tutti gli operatori del settore che cercano di conformarsi a tale interpretazione in buona fede; di conseguenza, smentire tale indirizzo potrebbe determinare la violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto.
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, “le “operazioni di chirurgia estetica” ed i “trattamenti di carattere estetico”, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche (alla persona)”, ai sensi, rispettivamente, della Dir. n. 2006/112/CE , art. 132, paragrafo 1, lett. b) e c), per contro, se l' intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni (Corte Giust., 21 marzo 2013, in causa C-91/12)” (Cass. 27947/2021).
Poiché, com’è noto, “l'onere di provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento ed al ristabilimento della salute delle persone, ai fini dell'esenzione da IVA, grava a carico del sanitario che esegue le relative prestazioni” (Cass. 27947/2021), è evidente la necessità dei medici destinatari dei processi verbali di contestazione di provare, appunto, che gli interventi effettuati non fossero puramente cosmetici.
Il quadro giuridico della fattispecie è particolarmente complesso e, in attesa che la questione venga definitivamente chiarita a livello normativo, è necessario che i medici che intendano contestare le pretese dell’Agenzia delle Entrate forniscano – nelle sedi opportune e tempestivamente – tutti gli elementi a favore dell’esenzione, sia da un punto di vista fattuale che da un punto di vista formale.
In particolare:
- sotto il primo profilo, i medici dovranno effettuare una puntuale ed esaustiva ricognizione della documentazione relativa agli interventi oggetto di contestazione;
- sotto il secondo profilo, sarà necessario affidarsi all’assistenza di professionisti – tipicamente avvocati e commercialisti – esperti della materia e in grado di difendere efficacemente il contribuente.
A breve pubblicheremo una serie di contributi di approfondimento su questi temi particolarmente attuali.
Qui il secondo articolo della serie.
Qui il terzo articolo della serie.
Qui il quarto articolo della serie.
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