CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA E APPLICAZIONE DELL’IVA – PARTE 2
INQUADRAMENTO DEL CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO: L’ART. 10 CO. 1, N. 18 D.P.R. 633/1972 E LA CIRCOLARE 4/E DEL 2005.
L’articolo 10, co. 1, n. 18, d.p.r. n. 633 del 1972 (“DPR”) recepisce nella normativa nazionale quanto originariamente previsto dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 – poi trasfuso nell’art. 132, co. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) e sottrae all’IVA, in maniera generica, “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Nel 2005 si verifica un significativo intervento dell’Amministrazione Finanziaria – Direzione generale normativa e contenzioso – che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01), emana la circolare n. 4/E del 2005 (“Circolare”) con il dichiarato fine di “fornire chiarimenti sul trattamento iva applicabile alle prestazioni rese dai medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all’interno dello Stato”.
In tale sede l’Amministrazione finanziaria affronta diversi temi e, in particolare:
- rileva che “Secondo la Corte, l’esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute”;
- dedica uno specifico paragrafo alle “Prestazioni di chirurgia estetica”, con particolare attenzione alle “prestazioni mediche di chirurgia estetica connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione”;
- conclude affermando che “Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni”.
Tali affermazioni conducono la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (“FNOMCeO”) a prendere posizione sul trattamento IVA delle “prestazioni di medicina estetica connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della persona” con effetto di indirizzo nei confronti dei chirurghi estetici in Italia.
La Circolare è tuttora in vigore e non è mai stata revocata – addirittura, è stata richiamata in molteplici risposte a interpello, anche di recente – e determina ancor oggi un indirizzo per tutti gli operatori del settore.
La situazione che si è venuta a creare a seguito di richieste di applicazione dell’IVA a prestazioni curative pone un serio problema di tutela dell’affidamento maturato dal contribuente, anche in relazione al rispetto del principio di certezza del diritto.
Affronteremo questi ed altri temi nei prossimi articoli di approfondimento.
Qui il primo articolo della serie.
Qui il terzo articolo della serie.
Qui il quarto articolo della serie.
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