Assicurazione sulla vita a favore di terzi e testamento: che differenza c'è?
In un precedente articolo abbiamo parlato del testamento olografo e delle regole che il testatore deve seguire per disciplinare le sorti del proprio patrimonio dopo la morte.
In questo video, invece, trattiamo dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo che può essere stipulata al fine di beneficare un soggetto individuato nel contratto di assicurazione, il quale, alla morte del contraente, riceverà l'indennizzo.
Con la stipula della assicurazione sulla vita, il contraente ottiene un risultato finale - il beneficio economico concordato nel contratto - analogo a quello perseguito con il testamento. Sia il beneficiario dell'assicurazione sulla vita che l'erede indicato nel testamento, infatti, ottengono il beneficio che il contraente e il testatore volevano attribuirgli al verificarsi dello stesso evento, cioè alla morte del soggetto che ha stipulato il contratto di assicurazione e alla morte del testatore.
Il risultato finale, che può apparire simile, in reltà è molto diverso: nel caso dell'assicurazione sulla vita stipulata a favore di un terzo, infatti, il beneficiario ottiene delle somme di denaro che sono erogate dall'assicurazione - le somme incassate dal beneficiario non fanno parte del patrimonio del contraente ma della compagnia di assicurazione; nel testamento, invece, l'erede ottiene la proprietà di beni, ad esempio delle somme di denaro, che erano di proprietà del testatore.
Un risultato diverso si ottiene anche nell'ipotesi, frequente nella prassi, in cui il contraente dell'assicurazione sulla vita indichi, quali beneficiari dell'indennizzo, i propri eredi legittimi.
In giurisprudenza è sorto un contrasto in merito alla individuazione dei soggetti beneficiari e alla misura dell'indennizzo da liquidare nel caso in cui il contraente indichi quali beneficiari i propri eredi legittimi. Il contrasto è stato risolto solo ad aprile del 2021, con la pronuncia n. 11421 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Premesso che tale indicazione dei beneficiari, ancorché espressa in termini generici, è stata ritenuta valida ed efficace, si è chiarito che gli eredi legittimi indicati dal contraente al momento della stipula del contratto di assicurazione sulla vita devono essere individuati con riferimento al momento della morte del contraente, senza che sia rilevante l'eventuale rinuncia all'eredità.
Se il contraente, in epoca successiva alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi in cui, come detto, aveva indicato gli eredi legittimi quali beneficiari, decide di redigere testamento per istituire un soggetto erede universale, alla sua morte l'assicurazione erogherà l'indennizzo in favore degli eredi legittimi designati nel contratto. La redazione del testamento, infatti, non comporta di per sé la revoca della designazione contenuta nel contratto di assicurazione stipulato in precedenza.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno chiarito che l'indennizzo che l'assicurazione deve erogare agli eredi legittimi designati quali beneficiari va ripartito in parti uguali e non in base alle quote determinate dalle norme del codice civile sulla successione. Nel caso specifico sottoposto all'esame delle Sezioni Unite, gli eredi legittimi del contraente erano il fratello e quattro nipoti, figli della sorella premorta. L'assicurazione aveva liquidato l'indennizzo in loro favore in parti uguali; le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta tale ripartizione dell'indennizzo. Se fossero state applicate le norme sulla successione, invece, il fratello avrebbe percepito una somma maggiore di denaro, pari alla metà dell'indennizzo, e i quattro nipoti avrebbero dovuto suddividersi l'altra metà.
Per le Sezioni Unite non si devono applicare le norme sulla successione in quanto i beneficiari dell'assicurazione sulla vita sono creditori, nei confronti dell'assicurazione, in forza di un unico titolo, cioè il contratto di assicurazione sulla vita; il diritto di credito che i beneficiari vantano nei confronti dell'assicurazione, inoltre, è estraneo al patrimonio ereditario del contraente. L'assicurazione sulla vita a favore di terzi, inoltre, rispetta la decisione del contraente, il quale aveva stipulato il contratto di assicurazione con il fine di beneficiare tali soggetti senza dover rispettare le norme che disciplinano la successione ereditaria.
Iscrivetevi al nostro canale: abbiamo pubblicato diversi video dedicati al diritto civile. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media
--
In tema di successioni:
- SUCCESSIONE TESTAMENTARIA ED EREDI LEGITTIMARI
- TESTAMENTO: È SEMPRE NECESSARIO RIVOLGERSI AL NOTAIO?
- IL TESTAMENTO: OLOGRAFO, PUBBLICO E SEGRETO
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *