Cos’è il testamento e cosa può contenere?

Il testamento è un atto che un soggetto, dotato della capacità di intendere e di volere, può stipulare allo scopo di disporre del proprio patrimonio per un particolare periodo di tempo futuro, cioè per il tempo successivo alla propria morte.

Facendo testamento, il testatore descrive le regole, che gli eredi saranno tenuti a osservare, per la gestione oppure per la divisione di tutti i propri beni (mobili o immobili) o anche solo di parte di essi.

Il testamento è un atto revocabile: nel tempo, il testatore può modificare le proprie intenzioni e stipulare un altro testamento con un contenuto in tutto o in parte difforme dal precedente.

Il contenuto del testamento può essere vario. Il testatore può limitarsi a disciplinare le sorti dei propri beni attraverso disposizioni di carattere patrimoniale, con le quali può attribuire la qualità di erede o di legatario. Il testatore può inserire nel testamento anche altre previsioni di carattere non patrimoniale: ad esempio, il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, la scelta di un esecutore testamentario incaricato di eseguire le disposizioni contenute nel testamento, raccomandazioni agli eredi su comportamenti da adottare o azioni da compiere.

 

Quale forma deve avere il testamento?

La forma del testamento non è libera ma vincolata.

Deve essere redatto per iscritto (non esiste il testamento orale) e può essere:

  1. testamento olografo;
  2. testamento pubblico;
  3. testamento segreto.

 

Testamento olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento: l’autore deve scrivere, datare e sottoscrivere lo scritto – il tutto di proprio pugno. Contrariamente a quanto ancor oggi talvolta si pensi, il testamento olografo non richiede affatto la partecipazione di testimoni – né tanto meno le loro firme.

Come scrivere un testamento olografo? Il testatore deve scrivere le proprie volontà senza servirsi di strumenti meccanici, nemmeno in parte (non è possibile scrivere un testo al computer, stamparlo e limitarsi a firmare l’originale), utilizzando la propria scrittura abituale (se l’autore utilizza abitualmente tale carattere di scrittura, può scrivere in stampatello).

Il testamento può comporsi di più pagine ma i fogli utilizzati dal testatore devono essere collegati materialmente tra loro e le pagine possono essere numerate.

Eventuali integrazioni scritte da terze persone comportano la nullità del testamento proprio perché l’intervento di un terzo esclude il requisito dell’autografia.

Quanto alla data, il testatore deve scrivere la data completa, cioè indicare giorno, mese e anno. La data può essere indicata sia in epigrafe, sia in calce al testo. L’indicazione della data è essenziale nel caso in cui si debba verificare la capacità di intendere e di volere dell’autore al momento della stipula del testamento o nel caso in cui vi siano più testamenti, stipulati in diversi momenti storici, allo scopo di verificare quale sia il più recente. L’indicazione di una data impossibile può pregiudicare la validità del testamento, sempre che non si tratti di un mero errore materiale del testatore.

Quanto alla sottoscrizione, il testatore deve firmare il testamento olografo in calce al documento, a dimostrazione dell’intenzione di far proprie tutte le dichiarazioni che precedono la firma. La firma deve essere completa di nome e cognome anche se, in alcuni casi, si è ritenuta sufficiente l’indicazione del solo nome, oppure del grado di parentela (ad esempio: “la vostra mamma”), nei casi in cui l’autore fosse facilmente e certamente identificabile.

L’assenza dell’autografia e/o della sottoscrizione comportano la nullità del testamento olografo.

 

Testamento olografo e notaio

Il testamento olografo può essere conservato dal testatore, il quale assume così il rischio della perdita e dell’alterazione del documento, ma può anche essere consegnato a un notaio perché lo custodisca sino alla morte dell’autore – il che, ovviamente, non rende tale testamento pubblico: si tratta pur sempre di testamento olografo, sia pure custodito dal notaio.

Alla morte del testatore, chiunque sia a conoscenza dell’esistenza del documento deve rivolgersi a un notaio allo scopo di ottenere la pubblicazione del testamento olografo. È illecito distruggere, sopprimere od occultare un testamento olografo.

Abbiamo già parlato delle regole per fare testamento senza rivolgersi a un notaio in un nostro videoarticolo.

 

Testamento pubblico

Questa forma di testamento è più complessa rispetto al testamento olografo ed è disciplinata dal codice civile e dalla legge notarile. Il testatore che sceglie il testamento pubblico deve esporre le proprie volontà al notaio, alla presenza – questa volta sì – di due testimoni; il notaio avrà cura di redigere il testamento trascrivendo le volontà del testatore così come sono state dichiarate.

Il testamento pubblico è un atto notarile assistito da un’efficacia probatoria privilegiata: il notaio, infatti, garantisce che la volontà trascritta sia proprio quella dichiarata in sua presenza e spontaneamente da un testatore nel pieno possesso della capacità di intendere e di volere al momento della dichiarazione.

Il testamento pubblico deve riportare, tra l’altro:

  • il luogo in cui è stato redatto (che deve essere compreso nel distretto di appartenenza del notaio);
  • la data in cui l’atto è stato stipulato;
  • la sottoscrizione del testatore;
  • le sottoscrizioni dei testimoni e del notaio;
  • l’ora in cui è stato firmato.

Si ha nullità del testamento pubblico se manca:

  • la redazione per iscritto, ad opera del notaio, delle dichiarazioni del testatore;
  • la sottoscrizione del notaio;
  • la sottoscrizione del testatore.

Alla morte del testatore, chiunque sia a conoscenza dell’esistenza del testamento pubblico può rivolgersi al notaio che lo ha redatto allo scopo di ottenere non la pubblicazione (come avviene per il testamento olografo) ma il verbale del passaggio del testamento pubblico nel registro degli atti tra vivi.

 

Testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, anche attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici (a differenza del testamento olografo), oppure da un terzo.

Il testamento segreto è sottoscritto dal testatore in calce, se l’ha scritto di proprio pugno (come avviene nel testamento olografo), oppure su ciascun foglio.

Il testamento non deve riportare la data (a differenza del testamento olografo).

Dopo essere stato redatto e firmato, il testamento segreto deve essere sigillato in modo tale che non sia possibile aprirlo o estrarlo dall’involucro che lo contiene senza provocare rotture o alterazioni. Il testamento sigillato deve essere consegnato al notaio (al quale può essere delegata la sigillatura del testamento) alla presenza di due testimoni e il testatore deve dichiarare che ciò che è stato consegnato è il proprio testamento.

Il notaio che riceve il testamento segreto redige l’atto pubblico a riprova della consegna; il verbale di consegna redatto dal notaio dà atto delle formalità avvenute alla presenza dei testimoni e riporta anche la data e l’ora delle sottoscrizioni (al pari del testamento pubblico).

Come il testamento olografo, il principale vantaggio del testamento segreto è la riservatezza del proprio contenuto, senza il relativo svantaggio tipico, cioè il rischio di smarrimento e occultamento: come per il testamento pubblico, infatti, del testamento segreto sono garantite la conservazione e la pubblicazione da parte del notaio.

Qual è allora lo svantaggio maggiore del testamento segreto rispetto al testamento pubblico? Il rischio che il contenuto non sia perfettamente aderente alla propria volontà e alla legge – proprio come nel caso del testamento olografo.

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