SUCCESSIONE TESTAMENTARIA ED EREDI LEGITTIMARI
Quando si apre la successione testamentaria? Può concorrere con la successione legittima? Chi sono gli eredi legittimari? Quali sono le quote che per legge devono essere devolute agli eredi legittimari? Cosa succede se il testatore ha disposto dei propri beni senza considerare le quote che per legge spettano agli eredi legittimari?
La successione testamentaria si apre se in seguito alla morte del de cuius emerge l’esistenza di un testamento, che potrà essere consegnato al notaio affinché si occupi della sua pubblicazione (nel caso di testamento olografo); il testamento potrebbe essere già nella disponibilità del notaio (in questo caso si tratterà di un testamento pubblico).
L’eredità sarà devoluta in base alle disposizioni testamentarie e, quindi, in conformità alle regole descritte dal de cuius nel testamento.
Se il testamento contiene disposizioni parziali, cioè che non riguardano tutti i beni che appartenevano al de cuius, si aprirà anche la successione legittima, che riguarderà solo i beni di cui il de cuius non aveva disposto. Ci sarà, quindi, un concorso tra gli eredi legittimi e legittimari.
Eredi legittimari: chi sono?
L’articolo 536 c.c. contiene l’elenco dei soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità, c.d. “eredi legittimari”. Gli eredi legittimari sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti. A questi soggetti si aggiunge, in seguito alla legge n. 76/2016, la parte superstite dell’unione civile.
Fratelli e sorelle non sono eredi legittimari: a loro, pertanto, non è riservata una quota di eredità.
Maschi e femmine sono trattati allo stesso modo: la Corte Costituzionale è intervenuta - nel 2017 e, da ultimo, nel febbraio 2021 - per ribadire la parità tra i due generi. Al riguardo, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa provinciale di Bolzano in tema di successione del maso chiuso nelle parti in cui preferiva:
- i maschi alle femmine;
- il più anziano tra i chiamati alla successione nello stesso grado.
Il coniuge e i diritti riservati
Il coniuge è un erede legittimario e il primo soggetto in favore del quale la legge prevede il diritto alla quota di riserva. Se il de cuius non aveva figli (o loro discendenti) né ascendenti, il coniuge ha diritto alla metà del patrimonio. Inoltre, il coniuge ha il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare e di utilizzare i mobili che la arredano.
La posizione del coniuge separato e del coniuge divorziato è analoga a quella prevista nell’ambito della successione legittima. Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato se non esiste una sentenza passata in giudicato di addebito della separazione; nel caso opposto, invece, il coniuge ha diritto a un assegno vitalizio solo se era già titolare di alimenti a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato non è chiamato alla successione dell’ex coniuge ma può avere diritto all’attribuzione, in parte o in quota, della pensione di reversibilità.
Se il coniuge concorre con gli ascendenti, le quote riservate sono:
- la metà in favore del coniuge;
- un quarto in favore degli ascendenti.
Se il coniuge concorre con i figli, le quote riservate sono:
- un terzo del patrimonio al coniuge e un terzo al figlio in presenza di un solo figlio;
- un quarto del patrimonio al coniuge e la metà ai figli, in parti uguali tra loro, in presenza di più di un figlio.
I figli
I figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, hanno una quota riservata pari:
- alla metà del patrimonio, se il genitore aveva un solo figlio;
- ai due terzi del patrimonio, da riparte in parti uguali, in presenza di più di un figlio.
Gli ascendenti
Gli ascendenti hanno una quota riservata pari:
-
a un terzo del patrimonio, se il de cuius non aveva figli;
- a un quarto del patrimonio, se il de cuius non aveva figli ma vi è il coniuge.
La parte superstite dell’unione civile
La parte superstite dell'unione civile succede se all’apertura della successione l’unione civile è costituita e non sciolta, e ha gli stessi diritti del coniuge.
La quota disponibile
La quota disponibile rappresenta la quota di cui il testatore può disporre liberamente.
Il de cuius potrebbe scegliere di beneficiare un soggetto estraneo alla propria famiglia oppure di privilegiare un erede legittimario destinando a costui la quota disponibile oltre alla quota riservata (ad esempio, il testatore potrebbe devolvere i propri beni ai due figli con una distinzione: a un figlio potrebbe essere devoluta solo la quota di eredità che la legge gli riserva; a un altro figlio potrebbe essere devoluta sia la quota riservata, sia la quota disponibile).
La posizione giuridica dei soggetti all’apertura della successione testamentaria
Solo all’apertura della successione il legittimario può conoscere le volontà del de cuius contenute nel testamento e verificare se esse ledano le quote riservate.
Nell’ipotesi di lesione della legittima, può aprirsi la successione necessaria in conseguenza della dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti riservati ai legittimari, i quali possono esperire l’azione di riduzione delle citate disposizioni testamentarie.
Il legittimario pretermesso, cioè non considerato adeguatamente dal de cuius, può esperire l’azione di riduzione allo scopo di conseguire, all’esito favorevole del giudizio instaurato, la qualità di erede e la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti.
Nel giudizio instaurato per ottenere la dichiarazione di nullità, totale o parziale, oppure di inefficacia del testamento, devono essere coinvolti tutti i soggetti indicati nel testamento, quali beneficiari dei beni che appartevano al de cuius, nonché i potenziali eredi legittimi, per l’ipotesi che si apra la successione legittima.