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Quando società e imprenditori prevedono, nell'interesse del risultato auspicato dal cliente, una molteplicità di rapporti con fornitori le cui prestazioni concorrono tutte al predetto risultato, è necessario che siano coordinati tra loro il rapporto con il cliente, i rapporti con i fornitori e i rapporti tra i fornitori.

Tale coordinamento si ottiene, in larga misura, con i contratti.

Si pensi al caso in cui Beta s.r.l. si rivolga alla Web Agency Alfa con le seguenti esigenze: un portale di e-commerce B2C per la vendita on-line, in Italia e Germania, dei prodotti Beta; un servizio di hosting; uno shooting fotografico dei prodotti per l'inserimento delle immagini sul portale; un logo e un'immagine coordinata per il portale, i prodotti e il packaging; materiale promozionale; un piano marketing; una strategia per la vendita in parallelo dei prodotti Beta su altre piattaforme come Amazon ed Ebay.

In questo caso, la Web Agency Alfa potrebbe contrattualizzare con il cliente  Beta s.r.l. solo i rapporti che hanno ad oggetto la propria attività di core business svolta in-house – ad esempio, la realizzazione del sito web, la creazione di logo e immagine coordinata, il piano marketing – e limitarsi a mettere in contatto il cliente con il fotografo, la società di hosting e gli altri fornitori, che stipuleranno fra loro contratti specifici necessariamente diversi e disomogenei.

In alternativa, la Web Agency Alfa potrebbe offrire a Beta s.r.l. un pacchetto completo, obbligandosi ad accentrare la gestione dei rapporti con il cliente e tutti i fornitori, attraverso una contrattualistica unica e omogenea, a mo' di capocommessa.

Ciascuna opzione presenta vantaggi e svantaggi ma solo una – la seconda – consente alla Web Agency di mantenere un certo controllo della situazione attraverso la gestione integrata della comunicazione, dei processi, delle scadenze, dei pagamenti, delle eventuali controversie. Sarà così possibile evitare, ad esempio, che una contestazione determini la paralisi di tutta l'operazione, o che vi siano dubbi su contenuto ed estensione dei diritti di utilizzazione, da parte del cliente, dei prodotti del fornitore (si pensi al caso di fotografie che il cliente desideri modificare da sé e/o utilizzare in contesti non concordati e/o in violazione di credit e citazioni). 

La seconda opzione – quella accentratrice – contribuisce inoltre alla tutela della cultura aziendale: contratti omogenei e coordinati fra loro diffondono valori e principi d'azione aziendali a tutti i livelli della commessa - ad esempio, garantendo sempre il medesimo standard di protezione delle informazioni riservate del cliente e del suo know how.

Quale che sia l'opzione prescelta, è fondamentale che la Web Agency – così come qualsiasi fornitore – si occupi dei servizi che può fornire in-house e deleghi in outsourcing tutto il resto, astenendosi religiosamente dall'assumere in proprio obbligazioni che riguardano aspetti estranei alla propria expertise, come predisporre e/o caricare sui siti web del cliente contenuti legali senza il benestare di professionisti esperti del settore e assistiti da adeguata polizza assicurativa. Soprattutto nel contesto del business B2C on-line, l'imperfetta formulazione delle clausole relative alle condizioni generali di vendita e alla disciplina del diritto di recesso, così come l'assenza delle informative in tema di trattamento dei dati personali, possono determinare danni per il cliente rispetto ai quali la mancanza di competenza specifica in capo alla Web Agency, lungi dal mitigarne la responsabilità, potrebbe semmai aggravarla.

Tale contesto, d'altra parte, costituisce un campo minato anche per gli operatori giuridici, chiamati a rendere pareri su questioni sempre nuove: ad esempio, in caso di sito web pubblicato in più lingue, se l'informativa sul trattamento dei dati personali debba essere fornita in tutte le lingue utilizzate, oppure quali conseguenze abbia, nell'hosting, l'utilizzo di server siti in Italia, in Europa o altrove, oppure ancora in quali casi la Web Agency debba assumere la qualifica di responsabile del trattamento dei dati (e con quali modalità).

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Per approfondire: 

CONSULENZA LEGALE A WEB AGENCY - MINISERIE - PARTE 1

CONSULENZA LEGALE A WEB AGENCY - MINISERIE - PARTE 2

CONSULENZA LEGALE A WEB AGENCY - MINISERIE - PARTE 3

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