SEPARAZIONE E FIGLI PICCOLI: COLLOCAMENTO E CALENDARIO DELLE VISITE
Affidamento condiviso, bigenitorialità e calendario delle visite
In altri articoli presenti nella sezione diritto di famiglia del nostro sito abbiamo approfondito il tema della bigenitorialità e del diritto-dovere di visita dei genitori in caso di disgregazione del nucleo familiare; in questo video parliamo di quali criteri dovrebbero disciplinare le visite fra genitori e minori in tenera età e in un prossimo articolo tratteremo lo spinoso tema del pernottamento dei bambini.
Se la crisi familiare avviene fra i genitori durante i primi anni di vita dei figli occorre regolare le frequentazioni tenendo conto, da un lato, del diritto-dovere dei genitori di sviluppare e mantenere un rapporto significativo con i figli e, dall'altro, del diritto dei figli di crescere serenamente, di godere della presenza di entrambi i genitori (ancorché separati affettivamente) durante tutte le fasi della vita e di trovare comunque una propria stabilità familiare.
Proprio il tema della "stabilità" è cruciale: alcuni anni fa, ad esempio, i tribunali applicavano molto spesso il cosiddetto "collocamento alternato", che comporta una suddivisione esattamente paritaria delle settimane di modo che per una settimana il minore pernotta dalla mamma e per quella successiva dal papà, il che può generare però problemi di adattamento dei bambini e di gestione della routine (sul punto, se vi interessa, esiste un parere critico del Consiglio Nazionale degli Psicologi alle proposte del contestato disegno di legge Pillon).
Come regolare il diritto-dovere di visita dei genitori?
Non a caso rispetto al c.d. criterio della bigenitorialità perfetta, in un articolato e ben motivato provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro il 13 febbraio 2019, si legge che "la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza" è "preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto". Questo, in buona sostanza, è il principio applicato costantemente dai tribunali italiani.
Oggi è frequente ripartire il calendario delle visite in modo da favorire, oltre al rapporto con entrambi i genitori, anche la stabilità del minore, la ricerca di una quotidianità per quanto possibile con entrambi i genitori e il radicamento presso la casa familiare, sia questa presso la mamma o il papà a seconda della domiciliazione prescelta.
Ad esempio, il Tribunale di Catanzaro (nella decisione pocanzi richiamata) fornisce un'adeguata motivazione della suddivisione esattamente paritetica fra i genitori del calendario mensile, prevedendo però un'equilibrata alternanza dei giorni all'interno della stessa settimana funzionale, per l'appunto, a un'armoniosa frequentazione del minore con entrambi i genitori.
È vero che nella stragrande maggioranza dei casi i minori, specie in tenera età, sono domiciliati presso la mamma ma - fidatevi - esistono anche le eccezioni e comunque ogni situazione familiare (come diciamo sempre) merita una valutazione puntuale e non standardizzata.
Il collocamento dei figli presso il papà
Ci è capitato di vedere accolta la domanda di collocazione dei minori presso il papà nei casi in cui questi, in considerazione della propria attività lavorativa e a differenza della mamma, avesse maggior tempo a disposizione per accudire i figli durante la settimana.
Ad esempio, se il papà è un libero professionista, quindi autonomo nel gestire la propria attività, o comunque ha un orario di lavoro più confacente alle esigenze di accudimento dei figli, e la mamma, invece, è maggiormente impegnata (ad esempio, spesso in viaggio per lavoro), ben può accadere che la domiciliazione dei figli venga disposta in favore del papà.
Insomma, non neghiamo che vi sia la preferenza culturale e sociale per la collocazione materna ma siamo convinti che non vi sia (e non debba esserci) alcuna preferenza giuridica in tal senso, posto il diritto dei minori alla bigenitorialità; sicuramente non dovrebbe esserci alcun automatismo nelle decisioni che riguardano i minori senza l'analisi del caso concreto.
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AGGIORNAMENTO DI NOVEMBRE 2023
Cassazione civile, sez. I, sentenza 17 novembre 2023, n. 32013
Le decisioni che limitano il diritto ai legami familiari sono impugnabli con ricorso per cassazione: ciò è possibile, in particolare, quando in primo o in secondo grado il giudice stabilisce tempi di frequentazione e visite estremamente limitative del diritto del minore alla bigenitorialità e del più ampio diritto del minore e dei suoi familiari al rispetto della loro vita familiare.
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