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In un precedente video abbiamo parlato del diritto del minore alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in caso di crisi della famiglia.  

Ebbene, cosa accade se un genitore non rispetta il diritto-dovere di visita? Ossia: cosa fare se un genitore non intende vedere e tenere con sé il figlio minore?

La dottrina e la giurisprudenza cercano da tempo una soluzione per così dire coercitiva da applicare agli inadempimenti dei genitori; gli interpreti, però - inclusi gli avvocati - devono fare i conti con le norme del codice civile e del codice di procedura civile, le quali nascono per lo più per regolare conflitti che non hanno nulla a che vedere con quelli in questione. 

Recentemente, con la sentenza 6471 del 2020, la Cassazione ha preso posizione sul tema affermando che il dovere di visita è rimesso nel suo esercizio alla libera e consapevole scelta del genitore onerato. 

La Cassazione ha così bocciato l'interpretazione secondo cui tale dovere possa avere la natura di un vero e proprio obbligo ed essere coercibile. 

L'effetto di una tale impostazione è l'impossibilità di richiedere contro il genitore inadempiente l'applicazione di una misura ex articolo 614 bis del codice di procedura civile, la quale consente di sanzionare economicamente la parte inadempiente per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.  

La Cassazione ritiene che una coercibilità “sempre e comunque” del dovere di visita del genitore finirebbe per rivelarsi addirittura contraria all'interesse del minore e questo tutte le volte in cui la prosecuzione della relazione si riveli per il minore pregiudizievole; e, d’altro canto, una sanzione per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del diritto-dovere di visita finirebbe per svalutare – monetizzandolo e così banalizzandolo – il dovere genitoriale in questione. 

Rimane ferma, invece, la possibilità di ottenere contro il genitore inadempiente uno dei provvedimenti di cui all'articolo 709 ter del codice di procedura civile - di cui parleremo in un prossimo articolo - provvedimenti che consentono al giudice, in buona sostanza, di ammonire ex post ed eventualmente condannare al risarcimento del danno il genitore che ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

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