Affidamento condiviso del minore
In caso di crisi familiare, il giudice dispone di regola l'affidamento condiviso del minore per garantire - per quanto possibile - il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia a crescere in maniera equilibrata e continuativa con entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo a un genitore è invece l'eccezione, tanto è vero che il giudice può disporlo solo laddove ritenga che l'affidamento condiviso a entrambi i genitori sia concretamente contrario all'interesse del minore.
Evidentemente, nelle ipotesi di affidamento condiviso, le modalità di visita andranno regolate tenendo conto dell'interesse superiore del minore a una crescita regolare ed equilibrata con entrambi i genitori.
Ciò premesso, il giudice non è tenuto a regolare in maniera assolutamente paritaria le modalità di visita di entrambi i genitori quando ciò pregiudichi le esigenze di stabilità del minore. Su questo argomento rinviamo a un articolo dedicato proprio alla regolazione delle frequentazioni fra genitori.
Questi princìpi sono costantemente richiamati dalla Corte di cassazione - con due pronunce anche nel 2019 - e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che nelle proprie decisioni focalizza l'attenzione sull'obbligo dei giudici nazionali di giustificare le ingerenze nel diritto al rispetto della vita familiare del minore e dei genitori.
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