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La regola dell'affidamento condiviso

In caso di crisi familiare, il giudice dispone di regola l'affidamento condiviso del minore per garantire - per quanto possibile - il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia a crescere in maniera equilibrata e continuativa con entrambi i genitori.

L'affidamento esclusivo a un genitore è invece l'eccezione, tanto è vero che il giudice può disporlo solo laddove ritenga che l'affidamento condiviso a entrambi i genitori sia concretamente contrario all'interesse del minore. In questo video-articolo parliamo proprio di affidamento esclusivo e super esclusivo del minore, spiegando quando tale affidamento può essere disposto nell'interesse del minore.

Evidentemente, nelle ipotesi di affidamento condiviso, le modalità di visita andranno regolate tenendo conto dell'interesse superiore del minore a una crescita regolare ed equilibrata con entrambi i genitori.
 
Ciò premesso, il giudice non è tenuto a regolare in maniera assolutamente paritaria le modalità di visita di entrambi i genitori quando ciò pregiudichi le esigenze di stabilità del minore. Su questo argomento rinviamo a un articolo dedicato proprio alla regolazione delle frequentazioni fra genitori

Questi princìpi sono costantemente richiamati dalla Corte di cassazione - con due pronunce anche nel 2019 - e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che nelle proprie decisioni focalizza l'attenzione sull'obbligo dei giudici nazionali di giustificare le ingerenze nel diritto al rispetto della vita familiare del minore e dei genitori.

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AGGIORNAMENTO DI NOVEMBRE 2023

Affidamento condiviso ma con scelte riservate a un solo genitore

In un caso in cui tra i genitori vi era un'elevata conflittualità, il tribunale di Genova, con decreto dell'11 settembre 2023, ha stabilito che - fermo l'affidamento condiviso - le decisioni in materia sanitaria dovessero essere assunte in via esclusiva dalla madre che aveva dimostrato di essere maggiormente consapevole delle esigenze dei figli.

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